Sei un dipendente pubblico, ha vinto un concorso e ti stai chiedendo se dalla graduatoria possono attingere, per il proprio fabbisogno del personale, gli enti territoriali a statuto speciale?
Purtroppo la risposta è No, perchè lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 9 marzo 2021, depositata il 31 marzo 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 147 e 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosse, in riferimento agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettere f) e l), 4, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), agli artt. 3, 5, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Sebbene le graduatorie dei concorsi pubblici con provvedimento di proroga di validità, possono essere prorogate, le stesse non possono essere utilizzate dalle Regioni, Città Metropolitane, Comuni che fanno parte degli enti territoriali a statuto speciale.
La Corte ha sancito che le predette norme non si applicano agli enti territoriali a statuto speciale.