gli aspetti controversi della mobilita' nel pubblico impiego

Il termine “mobility” e stato generalmente utilizzato per intendere quelle vicende del rapporto di impiego che comportano il passaggio del dipendente pubblico da una Pubblica Amministrazione ad un’altra. La dottrina, giurisprudenza e lo stesso legislatore hanno dedicato ampio spazio; diversamente, poco discussa e stata l’altra vicenda, diversamente dalla mobilità interna.   

Da un lato, quindi c’è la mobilita esterna che comprende gli istituti in forza dei quali l’impiegato pubblico finisce per rendere la propria prestazione a favore di una Pubblica Amministrazione diversa da quella di origine e la mobilità interna quella in cui cambia solamente  il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, non anche il soggetto che riceve la prestazione, e che generalmente viene utilizzata al fine di dare una più compiuta organizzazione alla struttura della quale il dipendente fa parte.

Malgrado la minore importanza attribuita dalla legislazione nel tempo si consolidata la materia della mobilità c.d. interna che tuttavia rappresenta un istituto di fondamentale importanza per le Amministrazioni pubbliche, finalizzato a un uso più flessibile delle risorse umane, capace di creare virtuosi risparmi di spesa ed assicurare, nel contempo, un’adeguata professionalità del lavoratore, se naturalmente viene aggiornato ed istruito, con corsi pratici e non solo teorici.

Il termine mobilità interna è corretto, quando ci si trova dinanzi alle procedure di trasferimento intra-amministrazione (o addirittura all’interno di una stessa unità operativa), con un mero mutamento della sede dell’impiegato pubblico all’interno della medesima amministrazione, rimanendo immutato  il contratto di lavoro e qualsivoglia altro aspetto riguardante la carriera del dipendente. Non a caso in tema di impiego pubblico privatizzato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, include le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, la mobility interna ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

In altri termini, quella che nell’ accezione comune e definita mobilita interna é soltanto una modifica delle funzioni assegnate ai dipendenti, esercitata con i poteri propri del datore di lavoro privato neIl’ambito degli spazi assegnati, sia sotto il profilo pubblicistico che privatistico, derivanti dalla normativa generate ed interna: i regolamenti o le leggi di organizzazione per le Regioni e le Province autonome nonché dal contratto collettivo nazionale di riferimento. 

L’ ARAN precisa come ai fini della mobilita interna (geografica e anche professionale) il CCNL non dispone alcunché. Pertanto, ai fini del trasferimento di un dipendente, l’ente e soggetto in generale: 

alla previsione che il trasferimento sia richiesto da esigenze tecniche, organizzative e produttive;
alle eventuali disposizioni in materia di mobilità interna autonomamente assunte dall’ente; 
al rispetto del vincolo della equivalenza  delle  mansioni  di  cui  all’art.  32 del d.lgs. n. 165/2001, ove il trasferimento ‘geografico’ sia accompagnato anche da un mutamento di mansioni.

In altro parere sempre l’ARAN afferma che la disciplina della mobilità interna del personale rientra nell’ambito delle determinazioni per la organizzazione degli uffici e delle misure inerenti alla gestione dci rapporti di lavoro che possono essere assunte dagli organi di gestione dell’ente con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Si tratta in sostanza di un tipico regolamento interno o di ente che non ha natura pubblicistica in quanto viene adottato come espressione del potere direttivo che compete al datore di lavoro secondo i principi fissati dal codice civile agli artt. 2086, 2094, e 2104. Anche in assenza di espresse previsioni locali si ritiene che detto regolamento inferno, essendo una manifestazione dell’attività di gestione, possa essere correttamente affidato alla competenza della posizione dirigenziale di massimo livello; il competente organo di direzione politica potrà, al riguardo, formulare le opportune direttive e fissare le relative priorità.

Gli atti di mobilità interna non sono oggetto di relazioni sindacali specifiche peraltro. In tema di mobilità interna va oggi espressamente richiamato il comma 2 dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per come riformulato dal d.l. n. 90/2014 per il quale i dipendenti delle PP.AA. possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiori a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. La norma precede un’espressa deroga rispetto a quanto stabilito dall’art. 2103, primo comma, terzo periodo del codice civile, con due conseguenze rilevanti:

⦁ per attuare un trasferimento nel settore pubblico non é necessario che il provvedimento di trasferimento sia motivato da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
⦁ inoltre si elimina il riferimento all’unità produttiva.

II testo attuale dell’art. 30 rinvia ad interventi successivi da parte Ministero della semplificazione e la Pubblica Amministrazione al fine di garantire misure volte ad agevolare i processi di mobilita volontaria. anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Infatti, in attuazione del comma 2 del medesimo  art.  30  del  d.lgs. 1655 del 2001 -Ministro per la Semplificazione la Pubblica Amministrazione – previa consultazione con le  confederazioni  sindacali rappresentative e previa  intesa,  ove  necessario,   in  sede di conferenza unificata, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di trasferimento anche mediante “mobilita funzionale” con passaggi diretti di personale tra Amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

Nello stesso si legge come le tabelle del presente decreto hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle Pubbliche Amministrazioni e individuano la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Ed ancora il d.P.C.M. 20 dicembre 2014, contiene una serie di  elementi utili alle generali sulla mobilità anche sotto il profilo definitorio. Nel particolare il d.P.C.M. intende per: 

“mobilità volontaria”: le procedure avviate dalle Amministrazioni pubbliche per ricoprire i F Apri posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza, secondo la disci- plina del comma 1 del medesimo art. 30 del d.lgs. n. 165/2001;

“mobilità volontaria sperimentale”: le procedure di mobilità volontaria che interessano sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali per le quali non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza per disporre il passaggio diretto. In tal caso l’amministrazione cedente, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. l65 del 2001, dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti v;acanti superiore a quella dell’amministrazione di appartenenza;

“bando di mobilità “.’ il bando che l’amministrazione interessata pubblica per avviare le procedure di mobilita di cuii alle lett. ‹z) e b). Tale bando, pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione per un periodo pari almeno a trenta giorni, indica i posti che si intendono ricoprire attraverso passaggio diretto, i rectuisiti e le competenze professionali richiesti e i criteri di scelta degli stessi; 

“mobilità d ‘ufficio”: la mobilità disposta all’interno della stessa amministrazione in sedi collocate nel territorio dello stesso comune onere a di- stanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in ciii sono adibiti i lavoratori di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

mobilità obbligatoria tra PA”: nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, la mobilità disposta, anche senza l’assenso del lavoratore, previo accordo tra amministrazioni pubbliche, in altra amministrazione la cui sede è collocata nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti;

“mobilità funzionale”: la mobilita di cui alle lett. d) ed e) disposta o derivante dai criteri definiti con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico, secondo la disciplina prevista dal comma 2 dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001;

mobilità preliminare all’indizione di pubblici concorso: le procedure di mobilità volontaria che le amministrazioni attivano prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedendo in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo delle amministrazioni in cui prestano servizio;

mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni: la mobilità deve essere finanziata con le risorse destinate alle assunzioni in quanto si svolge tra amministrazioni delle quali almeno una non è soggetta a limitazioni delle assunzioni;

mobilità neutrale per la finanza pubblica: fermo restando la preveniva verifica della sostenibilità finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio dell’ente di destinazione, essa si svolge tra Amministrazioni pubbliche a tempo indeterminato e per le quali le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over

fondo per la mobilità: il fondo previsto dal’art. 30 comma d.3 del d.lgs. n. 165 del 2001 istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

amministrazioni pubbliche: le amministrazioni indicate dall’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001.

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