Gli accertamenti sulle aree fabbricabili vanno motivati dalla Pubblica Amministrazione e non possono essere generici

L’avviso di accertamento Imu con cui un Comune attribuisce un maggior valore ad un’area
edificabile non può contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, ma deve
indicare a quale presupposto la modifica del valore dell’immobile debba essere ricondotta
(rif. art. 5 del dlgs n. 504 del 1992)
A pochi giorni dalla scadenza del pagamento della prima rata Imu e Tasi la Commissione tributaria provinciale di Taranto con una sentenza pronunciata il 6 giugno scorso che recepisce l’insegnamento della Cassazione (cfr Cass. civile sez. trib., 30/1/2019 n.2555) ha sancito
questo principio.

Il maggior valore attribuito dall’ente locale all’immobile scaturiva dall’applicazione delle
tariffe di riferimento delle aree fabbricabili deliberate dalla giunta comunale ai fini Imu
per metro quadrato. Tali tariffe di riferimento, come ha ricordato in più occasioni la
Cassazione, hanno natura di presunzioni semplici e come tali sono superabili con prova
contraria.

Nel caso trattato dalla Ctp jonica, «non una parola reca l’avviso impugnato in ordine al
rilevante valore attribuito al terreno in questione». I giudici tributari, invece, hanno
ricordato che ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente l’avviso di accertamento, a
pena di nullità
, avrebbe dovuto prendere a riferimento i parametri di cui all’art. 5 del dlgs
n. 504/1992. In particolare i parametri da prendere in considerazione sono:

  • la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Pertanto se l’atto di accertamento è generico è possibile impugnarlo per far valere la nullità dell’atto mentre nella fattispecie sottoposta al nostro esame l’atto deve rifarsi alla deliberazione dei valori di riferimento delle aree edificabili ai fini Imu da parte delle giunte comunali. Quest’ultime infatti, laddove vorranno deliberare i valori di riferimento delle aree fabbricabili da utilizzare per l’attività accertativa, dovranno espressamente indicare i parametri di riferimento sopra menzionati e previsti dal detto art. 5 del dlgs n. 504/1992.

Lascia un commento

error: I contenuti di questo sito sono protetti da copywrite !!