figlio maggiorenne con handicap grave i genitori non sono esonerati in caso di separazione e divorzio: devono prestare gli obblighi di cura ed assistenza

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, in caso di separazione e divorzio dei genitori, si estendono le disposizioni previste in favore dei figli minori sia in tema di mantenimento che in materia di cura, visite, ascolto, nonché di assegnazione della casa familiare.

In particolare, gli obblighi di cura ed  assistenza  in favore del figlio maggiorenne con handicap grave,  incombono  su ambedue i genitori per il solo fatto della procreazione e non vengono meno per effetto della separazione o divorzio dei coniugi, né tanto meno con il raggiungimento della maggiore età del figlio disabile.

In particolare, gli obblighi di cura ed  assistenza  in favore del figlio maggiorenne con handicap grave,  incombono  su ambedue i genitori per il solo fatto della procreazione e non vengono meno per effetto della separazione o divorzio dei coniugi, né tanto meno con il raggiungimento della maggiore età del figlio disabile.

Tale principio è stato espresso con sentenza del Tribunale di Potenza del 12.01.2016 che nello specifico ha stabilito che:

  • ai figli maggiorenni portatori di handicap si applicano le norme previste in favore dei figli minori;
  • tale parificazione non riguarda l’affidamento, ma unicamente la tutela economica del figlio, poiché con la maggiore età viene meno la presunzione legale di incapacità e di conseguenza la responsabilità dei genitori; pertanto, al figlio disabile vanno estese solo le norme sul diritto al mantenimento, all’audizione e alla casa familiare;
  • nel caso in cui il figlio maggiorenne presenti una disabilità assoluta e globale (perché compromettente sia la sfera fisica, che quella intellettiva e comportamentale), il giudice non può limitarsi a prevedere la semplice equiparazione con il figlio minore, ma deve andare al di là di quanto “stringatamente stabilito” dalla legge. Pertanto, i genitori devono garantire al figlio disabile il necessario sostentamento economico, accudimento e cure.

Il figlio maggiorenne, quando è portatore di un handicap di particolare gravità, ha la necessità ed il diritto di frequentazioni, visite e rapporti significativi con i parenti, ha diritto a cure, accudimento e assistenza particolari, continuative e permanenti da parte dei genitori, a mezzo della previsione di specifiche modalità di visita periodica.

Nonostante le anzidette precisazioni, confermate peraltro da una sentenza del Tribunale competente nei fatti ci sono situazioni in cui il genitore è convinto che se la figlia diversamente abile contrae matrimonio non deve più assisterla perché le cure passano di default al marito.

Tratto da invalidicivili.it

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