Buon giorno, ho avuto un incidente stradale uscendo da solo fuori strada con la mia stessa auto, fortunatamente nessun altro veicolo e persona è stata coinvolta. Ragion per cui sono stato trasportato all’ospedale per piccoli lesioni a me stesso.
All’uopo è intervenuta la polizia locale che ha richiesto ai dell’ospedale esami sangue ed urine per verifica stato di ebbrezza o altre sostanze. L’esame del sangue ha riscontrato presenza di alcool nella misura di 0,83 mentre le urine pulite. Pertanto la polizia locale mi ha ritirato la patente e denunciato ai sensi dell’articolo 186/2B c.d.s e inoltre ha disposto il Fermo amministrativo e affidamento in mia custodia dell’auto di mio proprietà.
Per quanto riguarda la violazione ex art. 186/2 ho già dato mandato all’avvocato penalista, mentre per quanto riguarda il fermo amministrativo disposto ai sensi dell’articolo 224ter c.d.s non riesco ad avere una risposta certa.
Tanto premesso il quesito che sottopongo è il seguente: Il fermo amministrativo ex art 224ter c.d.s. ha avuto una durata di 30 giorni, come da verbale, i 30 giorni sono ormai e scaduti ed ho già ottenuto la
restituzione del veicolo e la rimozione dei sigilli apposti sul veicolo e anche la restituzione della carta di circolazione.
Adesso vorrei rottamare e disfarmi della mia auto, posso farlo liberamente?
RISPOSTA
No.
Si tratta di un fermo amministrativo provvisorio di 30 giorni, ai sensi dell’articolo 224 ter comma 3.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui
all’articolo 214, in quanto compatibile.
Seguirà il fermo amministrativo definitivo, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 186, per 180 giorni (meno il presofferto), avendo causato un incidente stradale:
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed e’ disposto il fermo
amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.
Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e’ sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.
Se la rottamo lo stesso cosa mi succede?
RISPOSTA
In questo momento, non sei custode del veicolo, pertanto non commetteresti un reato.
Lo sei stato durante i 30 giorni di fermo amministrativo provvisorio. Adesso non lo sei più.
Premesso che sarà il rottamatore a rifiutare la rottamazione, se riuscissi a rottamarlo lo stesso, non sarebbero previste sanzioni a tuo carico.
E se faccio la perdita di possesso?
RISPOSTA
Si tratta di un’altra soluzione ai limiti della legalità …
La perdita di possesso è il documento che notifica al PRA l’avvenuto furto del veicolo in modo da bloccare l’obbligo di pagamento del bollo auto.
E’ altresì un documento richiesto, assieme all’estratto cronologico ed alla procura notarile, dalle compagnie assicurative per rimborsare il veicolo rubato.
Giuridicamente, commetteresti il reato di cui all’articolo 367 del codice penale: simulazione di reato.
E’ punito con la reclusione fino a tre anni !