Ferie o festività soppresse non godute del dipendente pubblico

Come comportarsi nel caso in cui le ferie o le festività soppresse, durante il periodo di lavoro del dipendente pubblico, non sono state fruite per vari motivi?

Può capitare che nella Pubblica Amministrazione, un impiegato pubblico si ammali per un lungo periodo e, invece di rientrare in ufficio viene dispensato dal servizio per inabilità.

In tale situazione, ove il dipendente, non abbia avuto modo di usufruire delle festività soppresse o delle ferie ha diritto alla monetizzazione di esse.

Considerato che le quattro giornate della legge n.937/1977 come giornate di riposo sono assimilate alle ferie e che tuttavia tale analogia non vale sempre in tutti i campi delle pubbliche amministrazioni, come accade per esempio nel comparto sanità dove la fruibilità di esse va considerata esclusivamente nell’anno di riferimento senza possibilità di trasferimento all’anno successivo.

Generalmente come sappiano le ferie non godute non sono monetizzabili, e le festività soppresse non godute sono perse, ma si precisa che “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.

Si può concludere che all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Assenze – permessi per diritto allo studio – conversione in aspettativa quando mancanti della documentazione prescritta

L’ARAN, in data 16 giugno 2021, ha inserito nella propria banca dati l’orientamento applicativo CFC50 (vedasi art. 45, comma 9, CCNL comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018) con il seguente testo: “Nel caso in cui un Ente dovesse accertare la non spettanza di permessi retribuiti per il diritto allo studio già riconosciuti al lavoratore/studente, è possibile applicare il comma 9 dell’art. 46 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 2016-2018?Com’è noto, il comma 9 dell’art. 46 del CCNL Comparto Funzioni Centrali prevede la trasformazione dei permessi studio usufruiti in corrispondenti periodi di aspettativa per motivi personali se manchevoli della dovuta documentazione prescritta.

La disciplina contrattuale – che spinge l’interessato a chiedere ed ottenere la certificazione dell’avvenuta fruizione – è infatti preposta ad assicurare che non vi sia un utilizzo improprio dell’istituto, e non ai casi in cui si accerti ex post che non spettino i permessi già concessi.

Quest’ultima ipotesi, invero, non è espressamente prevista dalle disposizioni contrattuali atteso che, per la risoluzione della stessa, occorre in primis che l’Amministrazione verifichi le cause di tale accertamento ex post in quanto occorre tutelare il legittimo affidamento del lavoratore”.