Ferie maturate e non fruite prima del pensionamento.

E’ possibile monetizzare le ferie non godute dei dipendenti pubblici in vista del loro collocamento a riposo?

Potrebbe essere il caso di due titolari di posizione organizzativa, l’uno responsabile del Servizio finanziario e l’altro del Settore del personale, che, per diverse ed improcrastinabili esigenze di servizio, non hanno potuto godere delle ferie maturate.

Preliminarmente, come noto, deve tenersi conto dello specifico divieto imposto dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 951, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che è stato confermato in tutti contratti collettivi nazionali.


La ratio della norma in pratica esclude dal divieto di pagamento di trattamenti economici sostitutivi solo quelle cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti sia dalla volontà del dipendente che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.

Infatti, la disposizione in argomento, inserita in un testo normativo recante misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, tende a limitare le ipotesi di monetizzazione delle ferie, soprattutto allorquando la mancata fruizione sia dipesa dall’assenza di programmazione e di controlli da parte delle amministrazioni, anche relativamente al mancato rispetto delle clausole previste dalla disciplina negoziale sul tema del riporto delle ferie non fruite nell’annualità successiva.


Pertanto, non si ritiene applicabile l’ipotesi di monetizzazione del periodo di ferie non utilizzato, non potendo cedere a deroghe non previste dalla legge, neanche laddove si tratti di amministrazioni di minore dimensione organizzativa.