Il decreto legge 66/2003 all’articolo 10, comma 1, disciplina la fruizione delle ferie annuali nel pubblico impiego, prevedendo in capo al prestatore di lavoro, il diritto ad un periodo annuale di ferie non inferiore a quattro settimane. Questo periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Il CCNL del 21/5/2018 prescrive che le ferie maturate sono fruite in corso d’anno, salvo i casi di indifferibili esigenze di servizio con conseguente differimento della fruizione entro il primo semestre (30 giugno) dell’anno successivo, o di motivate esigenze personali con conseguente differimento della fruizione entro il mese di aprile (30 aprile) dell’anno successivo a quello di spettanza, con la precisione che l’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso ex articolo 39 CCNL 6.7.95 come sostituito dall’articolo 7 del CCNL 13.5.96, articoli che ai sensi dell’articolo 2 coma 8 del nuovo CCNL continuano a trovare applicazione.
Nel caso di violazione di questi precetti, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di 100 euro ad un massimo di 4.500,00 euro, in funzione sia del reiterarsi della violazione sia del numero dei dipendenti interessati.
E’ facile desumere che questa sanzione lungi dall’essere applicata, peraltro non c’è nessuno che controlla se gli impiegati pubblici e i loro dirigenti fanno rispettare la normativa delle ferie. “Qui ognuno se la canta da solo”.
A dir il vero in molti Comuni e sottolineo, spesso accade nei Comuni, ci sono dipendenti pubblici che devono paradossalmente fruire ancora delle ferie anno 2018. Saranno stati oberati dal lavoro? Mah…..
La contrattazione collettiva di comparto ha previsto per i dipendenti degli Enti locali un termine massimo di fruizione del periodo di ferie minore (ecco perché prima ironicamente prima ho menzionati i dipendenti comunali con ferie maturate ma non fruite sin dal 2018) successivi all’anno di maturazione rispetto a quello fissato dalla legge. In pratica, 18 mesi successivi all’anno di maturazione, ferma restando la punibilità della sola violazione di legge.
Pertanto le ferie 2018 vanno prese entro aprile.
La spending review ha stabilito che le ferie dei dipendenti pubblici debbono essere fruite sulla base delle previsioni dettate dai contratti collettivi nazionali del lavoro e la mancata fruizione non dà luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Questo principio è esteso anche alle cessazioni per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.