Esenzioni Tosap/Cosap per i pubblici esercizi

Per promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti) che risultano titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzo di suolo pubblico, «sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020» dal pagamento della tassa e dal canone dovuti per l’occupazione.
Il legislatore, non si capisce se volutamente o per errore, non esclude il pagamento per l’occupazione di suolo pubblico proprio nel periodo di grande emergenza sanitaria, che ha comportato la chiusura delle attività commerciali. Nei mesi di marzo e aprile, com’è noto, le saracinesche sono rimaste abbassate e ai titolari degli esercizi commerciali è stata imposta la chiusura ex lege.
È stato materialmente impossibile occupare gli spazi pubblici con tavoli, sedie, pedane e ombrelloni, considerati i divieti governativi agli assembramenti.
Pertanto, è mancato il presupposto per l’assoggettamento alla tassa o al canone, che è costituito dall’occupazione. Più che di esenzione, sarebbe più corretto parlare di assenza del presupposto richiesto dalla legge, vale a dire la sottrazione dello spazio pubblico all’uso della collettività, durante il periodo suddetto, che legittima la pretesa dell’ente locale a ottenere il pagamento.
L’esenzione è un’agevolazione.
In questo caso non si può parlare di riconoscimento di un beneficio. E più corretto affermare che si è in presenza di un’impossibilità oggettiva di occupare lo spazio o l’area pubblica. Questo vale non solo per le occupazioni temporanee, ma anche per le occupazioni permanenti e stabili, atteso che è stato impossibile utilizzare le relative strutture.
Per rimediare all’errore grossolano contenuto nella norma sopra citata, o il legislatore interviene in sede di conversione del decreto-legge 34 o è demandato all’ente adottare delle disposizioni che esonerino gli interessati dal pagamento.
Tuttavia, mentre è consentito all’amministrazione prevedere con regolamento l’esenzione per il Cosap, che è un’entrata patrimoniale, ciò non è possibile per la Tosap, che è un’entrata tributaria.
Infatti, in mancanza di una norma ad hoc che attribuisca il relativo potere, per la tassa le esenzioni sono disciplinate solo dalla legge.
 

Cosa è la COSAP

Il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un canone dovuto in caso di occupazione di suolo pubblico, sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti. Il canone è stato istituito da una legge dello Stato (il D.Lgs. n. 446/1997, art. 63) e viene regolamentato nel Comune di Bibbiano dal Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 85 del 30/11/1998, e successive modifiche ed integrazioni.

Quasi tutte le occupazioni devono preventivamente essere autorizzate dal Comune a seguito di formale richiesta, e per questo occorre rivolgersi agli appositi Uffici comunali competenti secondo il tipo di occupazione.

A seguito dell’autorizzazione viene anche determinato l’ammontare del Canone da corrispondere per l’occupazione.

Chi deve pagare il COSAP

 

Il Canone deve essere pagato da chi occupa, in modo temporaneo e/o in modo permanente, spazi ed aree pubbliche e aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, strade, aree e relativi spazi sopra stanti e sotto stanti, aree destinate a mercati, fiere, occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto; vale il vincolo di solidarietà nel caso di più titolari od utilizzatori.

Cosa deve fare il contribuente

Il soggetto che vuole realizzare occupazioni di strade, aree, spazi pubblici, sopra stanti e sotto stanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, occupazioni con impianti pubblicitari, condutture sotterranee e attraversamenti di ogni genere, deve fare richiesta di occupazione al Comune che rilascia appostita concessione. A questo proposito il contribuente deve contattare gli Uffici comunali preposti che, relativamente al tipo di occupazione, possono essere l’Ufficio Commercio e il SUAP (Sportello unico per le attività produttive – Ufficio tecnico).

Attenzione alle occupazioni abusive

Le occupazioni sono considerate abusive quando realizzate senza la concessione comunale, nonchè, anche se autorizzate, quelle difformi alle disposizioni contenute nell’atto di concessione. Sono altresì abusive quelle occupazioni protratte oltre il termine di scadenza della concessione stessa, senza rinnovo o proroga. Nel caso di occupazioni abusive, che sono perseguite dalla legge come violazioni, è dovuto ugualmente il canone.

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