ESENZIONE IMU – CHI PUO' USUFRUIRNE?

L’esenzione imu è applicabile in presenza dei soggetti indicati all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992. Pertanto il soggetto passivo deve appartenere ad un ente riconducibile a quelli disciplinati dal succitato art. 73 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986) e, nel caso in cui non vi rientri, non sarà possibile concedere l’esimente in esame.

Ne discende che sono automaticamente esclusi dal privilegio tutti i soggetti costituiti sotto forma di società commerciali. Inoltre, le attività svolte devono essere incluse, in maniera tassativa, fra quelle istituzionali qui di seguito riportate: assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e culto di cui all’art. 16 lett. a) della L. 20.5.85 n. 222, “dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all’educazione cristiana”.

Nell’ ambito di enti sportivi, rientrano nell’alveo dell’esenzione non solo le associazioni sportive, ma anche le società sportive dilettantistiche che, ovviamente, esercitano attività effettuate a fronte di corrispettivi simbolici.

A tal fine si ricorda che la Circolare del MEF n. 2/DF del 26 gennaio 2009 specifica che l’applicazione dell’esenzione di legge è ammessa purché siano effettuate “attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002…”.

In questi casi, l’esenzione spetta esclusivamente per gli immobili nei quali si svolge concretamente l’attività sportiva agonistica, organizzata direttamente, quali partite di campionato, tornei, corsi. L’agevolazione fiscale non spetta per i locali messi a disposizione per l’esercizio dello sport da parte di soggetti terzi, ad esempio mediante affitto o comodato, o per la gestione degli stessi, come avviene per le piscine con ingresso a pagamento.

Analogamente, non potrà applicarsi l’esenzione se l’attività svolta riguarda corsi e l’utilizzo dei locali con pagamento da parte di coloro che li frequentano, con modalità diverse dal tesseramento, tipico onere a carico dei soci. Per quanto invece afferisce alla attività ricettive, l’esenzione spetta solo in presenza di attività istituzionali per le quali l’ente pratica un corrispettivo “simbolico”, se il servizio non è erogato gratuitamente.

Come affermato dalla Suprema Corte, nelle recenti pronunce n. 7415/2019 e 4066/2019, l’attività svolta con finalità sociali non basta da sola a escluderne la classificazione di attività economica, in quanto, per evitare la qualifica di natura lucrativa, l’attività deve essere svolta a titolo gratuito o, al massimo, dietro versamento di un importo simbolico.

Dunque, è irrilevante la finalità solidaristica che connota la specifica attività ricettiva, proprio perché non esercitata gratuitamente, bensì, come nei casi esaminati dagli Ermellini, praticando prezzi di fascia medio-bassa o applicando tariffe vantaggiose a particolari categorie di clientela. Con riferimento alle attività didattiche, si sottolinea che rientrano certamente nell’esenzione le scuole e le Università statali, ma anche gli Atenei legalmente riconosciuti, le scuole degli enti locali e quelle paritarie, nonché gli enti privati in regime di accreditamento, parificati a quelli statali, che organizzano corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), purché si tratti di percorsi triennali e quadriennali.

Per riconoscere l’esenzione non è sufficiente che l’ente sia accreditato o convenzionato con la p.a. (come nel caso di scuole paritarie, case di cura o attività sanitaria in genere), perché ciò che rileva è il concreto svolgimento di attività con modalità non lucrativa.

Lascia un commento