Fonti: articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo.
Queste disposizioni non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Alla luce delle modifiche normative susseguitesi, i contratti collettivi nazionali, cui erano peraltro demandate le modalità di applicazione del congedo su base oraria, confermano la possibilità di accesso a tale forma di flessibilità del congedo parentale lasciando invariate le modalità di applicazione, purché conformi a quanto previsto dalle fonti legali. Sul punto la stessa A.R.A.N. è intervenuta, in particolare, con l’orientamento applicativo del 15 giugno 2018 n. CFC21, confermando che – sebbene le amministrazioni possano individuare alcuni spazi di flessibilità applicativa – il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle stesse.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica condivide questo orientamento, e ribadisce l’incompatibilità della fruizione del congedo parentale ad ore con la fruizione di altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. sulla maternità e paternità, risultando viceversa compatibile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., come nel caso dei permessi ex art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104 del 1992, quando vengono fruiti in modalità oraria.