E’ possibile autorizzazione lo svolgimento di incarico di un docente in aspettativa per “anno sabbatico”?

L’anno sabbatico è un periodo non retribuito di assenza, al termine del quale il richiedente conserva il diritto a riprendere il posto di lavoro. Il congedo può essere attivato solo a seguito di richiesta scritta e motivata del lavoratore. Diversamente, potrebbe essere una forma di flessibilità per risparmiare un anno di retribuzione, con un’assenza forzata del lavoratore. Il lavoratore non può svolgere alcun’altra attività retribuita durante tale periodo, e contestualmente richiedere un anticipo del TFR per sostenere le spese per la formazione o le altre cause per le quali si è richiesto il congedo.

Il datore di lavoro può chiedere la documentazione relativa alla motivazione addotta, sia al momento della presentazione della richiesta, che successivamente. Il datore di lavoro, nel limite del monte ore stabilito dai contratti Collettivi Nazionali, può organizzare dei congedi per la formazione continua, che sono individuati come suo diritto opzionale, e dunque presuppongono la volontarietà.

L’anno sabbatico è fruibile una sola volta nella vita lavorativa, e dopo almeno cinque anni di anzianità di servizio.

Cambiando azienda, si ripresenta l’opportunità per il lavoratore di godere di un periodo sabbatico. Alcune università, o altre istituzioni che impiegano scienziati, medici o accademici, offrono un anno sabbatico retribuito come un anno benefit.

Fatte queste premesse, tornando al nostro quesito circa la valutazione della compatibilità dell’incarico di di un docente in aspettativa per “anno sabbatico” con il rapporto di lavoro in essere, anche per i profili relativi alla verifica circa l’eventuale ricorrenza di potenziali situazioni di conflitto d’interesse, è di competenza dell’ Istituto scolastico che, essendo a conoscenza di tutte le circostanze del caso concreto, potrà effettivamente stabilire se l’incarico sia o meno compatibile.


Ciò posto, per quanto riguarda gli aspetti di competenza, si ritiene che, una volta esperite positivamente le valutazioni di cui sopra, non vi siano motivi per escludere l’applicazione della disciplina in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi, contenuta nell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 20011, ai casi di aspettativa riconducibili alla previsione di cui all’articolo 26, comma 14, della legge n. 448 del 1998.