I magistrati, con la deliberazione 20/2021/PAR del 18 febbraio 2021, dichiarano l’inammissibilità della richiesta di parere per questi due ordini di motivi.
Uno, la chiarezza del quadro normativo di riferimento afferma che il fatto che lo stesso, concernendo la materia del personale, non possa, comunque, essere incluso nella più generale materia della “contabilità pubblica”, ex legge n. 131/2003, considerato che “nell’alveo della materia contabile, ai fini di delimitare l’ambito materiale della funzione consultiva, siano suscettive di sussunzione le sole norme relative al personale che, nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica, pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa”.
Quanto precetti di diritto positivo, rammentano la certezza del quadro normativo di riferimento, segnatamente le prescrizioni dell’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 in base al quale “è fatto divieto, …, alle amministrazioni pubbliche cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi di studio e di consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni medesime e degli enti e società da esse controllati, fatta eccezione per i soli incarichi conferiti a titolo gratuito e, laddove si tratti di incarichi dirigenziali e direttivi, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”.
Ed aggiungono: “Giova anche segnalare che, con recente sentenza c- 67/18 ( 2 aprile 2020), la CGUE, chiamata a verificare la compatibilità della normativa in parola con la direttiva 2000/78, più in particolare con le norme di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della stessa, ne ha sancito la conformità, precisando, più in generale, che ‘non osta a una normativa nazionale che vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza purché, da un lato, detta normativa persegua uno scopo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi impiegati per conseguire tale obiettivo siano idonei e necessari'”.