La presente nota dispone istruzioni operative, in attesa del formale concerto con il Mef e Fp, relative allo schema di decreto interministeriale sugli organici per il prossimo anno scolastico 2020/21, segnalando con l’occasione le principali novità normative e le rimodulazioni della dotazione organica di seguito elencate:
a. l’articolo 1, comma 266 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto il rifinanziamento del fondo ex articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con la conseguenza che la dotazione dell’organico dell’autonomia – posti di sostegno – è incrementata di 1.090 posti con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto, di cui all’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b. ai sensi del medesimo articolo 1, comma 279, la dotazione organica complessiva, di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della L. 107/2015, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell’infanzia, da destinare al potenziamento dell’offerta formativa di tale grado di istruzione;
c. secondo la previsione dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, si determina una riduzione dei posti in misura pari a 697 unità – di cui 513 posti di Itp e 184 per docenti laureati;
d. in base a quanto stabilito all’articolo 7, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l’organico del personale docente, di cui all’articolo 1, comma 64, della L. 107/2015, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, di 500 posti.
Pertanto per questo anno il numero dei posti di potenziamento ai sensi di quanto indicato in lettera b) della presente nota risulta, pari a 49.202, mentre il contingente dei posti di sostegno ai sensi della predetta lett. a) è pari a 101.170 – comprensivo del relativo potenziamento. L’organico di fatto – tenuto conto di quanto previsto in articolo 1, comma 266 della L. 160/2019, è pari a 14.142 posti.
Organico dell’autonomia 2020/21
Il contingente dell’organico dell’autonomia, in considerazione dello stato di emergenza diffuso su tutto il territorio nazionale e della necessità di garantire un regolare avvio del prossimo anno scolastico, anche tenendo conto dei diversi scenari prospettati e delle previsioni di cui al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 per il recupero degli apprendimenti, è invariato rispetto all’anno scolastico 2019/2020, salvo gli aggiornamenti normativi sopra indicati.
I Direttori degli Uffici scolastici regionali, previe interlocuzioni con le Regioni e dopo
l’informativa alle Organizzazioni sindacali, secondo quanto indicato negli articoli 5 e ss. del CCNL di riferimento 2016-18, ridetermineranno la distribuzione della dotazione organica tra i vari gradi di istruzione, compresa la scuola dell’infanzia, nonché potranno disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità – anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogicodidattica, formativa e sociale – l’accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali dell’organico per il potenziamento dell’offerta formativa, destinandola a progetti di rete, a condizione,
però, che sia rispettato il complessivo organico dell’autonomia triennale e che i docenti interessati rimangano assegnati alle rispettive autonomie scolastiche.
Inoltre, ciascun Ufficio scolastico regionale confermerà l’accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali – previsti dall’articolo 1, comma 65, della L. 107/2015 – nel limite massimo del contingente, di cui al DM 26 agosto 2016, n. 659.
Il fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto già individuato nel corso dell’anno scolastico 2019/20 da parte degli Uffici scolastici regionali, potrà essere ridefinito nel limite dei posti vacanti e disponibili di ciascuna istituzione scolastica. Si raccomanda, in proposito, una attenta valutazione, da parte degli uffici competenti, delle esigenze delle istituzioni scolastiche, col preminente indirizzo di favorire, per quanto possibile e nei limiti noti della normativa vigente, l’attuazione
delle scelte didattico-pedagogiche delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla “qualificazione” dei posti cosiddetti “di potenziamento”, i quali comunque entrano a far parte indistintamente dell’organico dell’autonomia.
Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dalla presente nota, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell’infanzia e ai diversi gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure necessarie per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.
In particolare, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle eventuali verifiche e controlli con particolare riguardo all’andamento della popolazione scolastica; valutano correttivi anche dettati dall’esigenza tendenziale di riduzione o eliminazione dell’esubero di personale docente; provvedono, infine, al consolidamento dei dati del sistema, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate.
Si raccomanda, inoltre, che tutti i dati vengano trasmessi al SIDI con la massima tempestività in quanto non sarà possibile concedere alcuna proroga alle operazioni.
Indicazioni per la definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia (adeguamento alle situazioni di fatto).
Dopo aver raggiunto l’obiettivo dell’organico di diritto, il cui rispetto è necessario per attuare la programmazione dei trasferimenti nonché delle immissioni in ruolo, le SS.LL. presteranno pertanto particolare attenzione al consueto monitoraggio degli obiettivi messo a disposizione dai sistemi informativi. Il decreto dell’organico triennale dell’autonomia, considerato quanto indicato nella lett. a) della presente nota, assegna contestualmente gli obiettivi regionali di contenimento dell’adeguamento alle
situazioni di fatto nella misura massima già indicata alle SS.LL.
Per quanto riguarda le aree interessate da eventi sismici, sono mantenute le classi attivate nei comuni colpiti, anche con parametri inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente ed è possibile attivare ulteriori classi nei comuni che hanno accolto gli studenti delle zone terremotate, nei limiti delle risorse assegnate già comprensive dei predetti posti.
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 212/2002, i Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all’accorpamento delle classi a norma delle disposizioni vigenti.
Una particolare attenzione andrà prestata alla riduzione, ovunque ve ne sia la possibilità, dei cosiddetti “spezzoni”, al fine principale di garantire la continuità didattica delle classi attraverso personale a tempo indeterminato e di ridurre il ricorso all’organico di fatto alle sole situazioni non altrimenti ovviabili.
Ai sensi del comma 7, lettera n) dell’articolo 1 della L. 107/15, i Dirigenti scolastici possono autorizzare, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o l’articolazione dell’insegnamento di alcune discipline per gruppi separati, anche con riferimento al rispetto dei parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche. Non sono ammessi sdoppiamenti, né istituzioni di nuove classi
dopo l’inizio dell’anno scolastico.
I Direttori degli Uffici scolastici regionali provvederanno, con proprio decreto, a definire
l’adeguamento annuale dell’organico dell’autonomia per la propria regione nel limite delle risorse definite dallo schema di decreto interministeriale come previsto dal comma 69, dell’articolo 1 della L. 107/15.
Potenziamento dell’offerta formativa
Le SS.LL. avranno cura di vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome, tenendo conto dell’individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso. Tale processo non deve in alcun modo creare situazioni di esubero e tiene conto dei posti resi vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni.
Per questa ragione, è operabile una ridistribuzione dell’organico, che sarà gestita direttamente dagli Uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome, ai fini di rendere il più possibile coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento, le scelte delle istituzioni scolastiche.
I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria quanto, nella scuola secondaria, per completare singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.
Le attività di potenziamento introdotte dalla L. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica. Come richiamato in precedenti note, va garantita l’istituzione, nell’organico di potenziamento dei C.P.I.A., di almeno due posti di italiano per alloglotti, classe di concorso A-23.
Scuola dell’infanzia
Ricorrendo le condizioni di cui alla nota MIUR n. 22994 del 13/11/2019 (iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21) possono altresì essere ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2021, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico – didattico da parte del Collegio docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza. Per l’attuazione degli anticipi, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici territoriali, definiranno
intese con le Amministrazioni comunali interessate, secondo le indicazioni vigenti.
Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com’è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali.
Le sezioni primavera di cui all’articolo 1, comma 630, della L. 296/06, possono essere attivate unicamente nel limite delle disponibilità e secondo le modalità definite dal previsto accordo in sede di Conferenza Unificata.
Per quanto attiene al potenziamento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ciascun Ufficio scolastico regionale confermerà alla scuola dell’infanzia, nel limite del contingente già assegnato nell’a.s. 2019/20, i posti dell’organico di potenziamento – posto comune – e provvederà ad assegnare, ai sensi dell’articolo1, comma 279, della L. 160/2019, gli ulteriori posti attribuiti.
Scuola primaria
Com’è noto, la scuola primaria è disciplinata dall’articolo 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con dPR 20 marzo 2009, n. 89: alle famiglie possono essere proposti i modelli orari previsti dal citato dPR 89/2009 e dall’articolo 4 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ricordando che l’organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base dell’orario di 27 ore settimanali.
L’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa, prevista dal dPR 275/99, alla luce delle integrazioni e modifiche previste dalla legge 107/15, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili.
Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l’orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l’assegnazione di due docenti per classe e l’obbligo dei rientri pomeridiani. L’attivazione del tempo pieno è effettuata nei limiti della dotazione organica complessiva autorizzata nell’ambito dell’organico dell’autonomia.
Si prevede l’utilizzo, anche nella scuola primaria, degli “spezzoni orario”, che, unitamente alle ore residuate dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l’insegnamento dell’inglese), concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell’ambito della stessa istituzione scolastica.
Una volta effettuata tale operazione, qualora nell’istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere ricondotte a posto intero, per riassorbire l’eventuale soprannumero nell’ambito dell’organico dell’autonomia, sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata.
Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimentodei modelli orari in atto nella scuola e per assicurare a tutti gli alunni la continuità dell’orario delle lezioni seguite nell’anno precedente.
L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti. Il dPR 89/2010 ha esplicitamente abrogato la distribuzione oraria dell’insegnamento di lingua inglese, in quanto non in linea con le evoluzioni del dibattito didattico-pedagogico, che hanno rilevato come l’apprendimento in L2 sia migliore in età precoce, potendosi ovviamente avvalere di risorse professionali adeguate.
A tal fine il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l’assegnazione di risorse professionali in possesso dei titoli per tale insegnamento. Solo per le ore di insegnamento di lingua
inglese che non sia stato possibile coprire attraverso l’equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale, ed evitando un eccessivo frazionamento del posto, non superando il tetto di un posto ogni 8 classi.
In conformità dell’Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121 e delle conseguenti intese, l’insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.
Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso. In tal senso, la dotazione di potenziamento dell’offerta formativa potrà essere utilizzata anche per lo sdoppiamento di singoli insegnamenti curriculari.
Disposizioni comuni per la scuola secondaria
L’organico della scuola secondaria è determinato sulla base delle aggiornate classi di concorso definite dal dPR 14 febbraio 2016, n. 19 e dal DM 259/2017. L’attribuzione delle ore sviluppate dall’organico di ogni singola autonomia alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, l’ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica, le scuole opereranno avvalendosi della procedura prevista dal sistema informativo (funzione “classi su classi di concorso”).
Ovviamente, nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonché al curricolo presente nell’istituzione scolastica.
In presenza, nella stessa istituzione scolastica, di soprannumerari si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del CCNI triennale sulla mobilità, sottoscritto in data 6 marzo 2019, nel rispetto delle precedenze, di cui all’articolo 13 del medesimo.
Le SS.LL. avranno poi cura di attivare tempestivamente le procedure di mobilità, a domanda e d’ufficio, del personale risultato definitivamente soprannumerario.
In assenza di titolari, l’attribuzione delle ore alle classi di concorso da parte dei Dirigenti scolastici, dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale e ove vi sia capienza delle graduatorie per le immissioni in ruolo.
In mancanza delle citate situazioni, il Dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale e sulla base del parere del Collegio dei docenti reso in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa triennale e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento.
Nel rispetto dei limiti complessivi dell’organico regionale, ai sensi dell’articolo 4 del DM
259/2017, si ribadisce, come per l’anno scorso, che il personale a tempo indeterminato, assegnato a insegnamenti attribuiti ad una diversa classe di concorso, mantenga le attuali sedi e cattedre finché permane in servizio nella medesima istituzione scolastica. In caso di impossibilità di conferimento di altri insegnamenti o di introduzione di posti di potenziamento afferenti alla classe di concorso di detto personale, si applicano le disposizioni, di cui all’articolo 14, commi 17 e ss., del D.L. 95/2012, convertito
con modificazioni dalla legge 135/2012, relative al personale in esubero. Nel caso in cui detto personale abbia già presentato domanda di trasferimento, salvo i casi di domanda condizionata al rientro nella sede di attuale titolarità, si ricorda che è comunque consentita la revoca della domanda entro i termini previsti dall’Ordinanza Ministeriale 182 del 23 marzo 2020.
Ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali. Per garantire l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina all’interno della stessa sezione, possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore. In tal caso il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l’intero anno scolastico.
Per l’ottimale utilizzo delle risorse, in ciascuna autonomia scolastica è stata individuata, sin dall’anno scorso, ai sensi della legge 107/15, una sola sede di organico di scuola secondaria di primo o secondo grado. Le cattedre che si costituiscono in tali sedi considerano tutti i contributi orari della medesima classe di concorso presenti nell’intera autonomia, compresi quelli reperibili nei plessi associati anche se collocati in diverso comune. Il personale è poi assegnato alle diverse sedi secondo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità e può in ogni caso rinunciare alle ore assegnate su sede diversa, laddove
nell’adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all’interno di un’unica sede.
Le cattedre definite secondo tale procedimento sono calcolate direttamente dal sistema e considerate interne all’istituto; nel caso in cui le cattedre definite dal sistema producano ore residue non abbinabili ai contributi orari dei singoli insegnamenti, andrà rideterminato il relativo totale sia delle cattedre interne che delle ore residue agendo sull’apposita funzione di rettifica, le eventuali ore residue nelle sedi di organico possono essere ricondotte a cattedra tra istituzioni scolastiche anche su diverso comune.
I percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti delle scuole secondarie di secondo grado costituiscono, a oggi, una sede di organico separata da quella diurna; eventuali posti orario sono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
Istruzione secondaria di I grado
Come è noto, la scuola secondaria di I grado è regolata dall’articolo 5 del dPR 89/2009.
Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40).
Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.
A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative e gestionali, anche a livello di singola istituzione scolastica, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili all’interno dell’organico dell’autonomia.
Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall’articolo 5 del dPR 89/2009, l’assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal DM 26 marzo 2009, n. 37.
Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse siano costituite con il solo contributo orario relativo all’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27/10/2010. Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane, assicurando almeno due o tre rientri settimanali, e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza, ricorrendone le condizioni, di assicurare comunque il funzionamento
delle classi già attivate.
Nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’articolo12 del D.lgs 60/2017 con riferimento all’insegnamento dello Strumento musicale, rimangono confermati per l’a.s. 2020/21 i criteri fissati dalla normativa vigente (DM 6 agosto 1999, n. 201). ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti.
Al fine di assicurare il mantenimento dell’insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni, per ciascuno dei quattro strumenti musicali, non può essere inferiore a tre. Anche i corsi di strumento vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari e la prevista conferma in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti è autorizzata purché il numero dei frequentanti lo consenta; la eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in
organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l’allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l’insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento, che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno
destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.
L’offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nell’istituzione scolastica; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria sono accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva
o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero.
Istruzione secondaria di II grado.
Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti percorsi di diversa tipologia (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei: istituti di istruzione superiore) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni percorso o sezione di liceo musicale e coreutico. Negli altri casi, il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione
professionale e nei diversi percorsi liceali.
Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. È consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.
Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane, sportivi e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi è definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni.
Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16 del dPR 81/2009.