La figura del direttore generale nelle Città Metropolitane è o non è indispensabile?
Come risorsa aggiunta e nominata dal Sindaco di turno, costa come risorsa anche troppi soldi in quanto percepisce uno retribuzione di ben 15.000,00 euri al mese.
D’altronde il Direttore viene nominato dal Sindaco, pertanto nasce come una carica politica e quindi soggetta a cambiare ogni 4/5 anni, dipende da quando tempo il Sindaco resta in carica.
A norma di legge che i Direttori generali sovrintendono all’organizzazione e all’attività gestionale dell’Ente, con il compito di formulare proposte in merito all’organizzazione e di dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo.
Inoltre esercita il potere sostitutivo sui dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, secondo le disposizioni del regolamento, riferendone al Sindaco Metropolitano.
Analizzando alla lettera quest’ultimo periodo possiamo sciorinare subito le sue funzioni concrete:
- formulare proposte;
- dare attuazione agli indirizzi/obiettivi stabiliti dal governo locale.
- potere sostitutivo nei confronti di un dirigente in caso di inerzia (certo pensare che un dirigente pubblico sia inerte equivale a pensare che nonostante i 5.ooo euro al mese che percepisce rimane fermo nell’attività) – (ergo: in tali casi dovrebbe automaticamente scattare il licenziamento del dirigente con sostituzione di altro non inerte, non è necessario che intervenga un’altra figura da pagare quindicimila euro al mese, è vergognoso, è uno schiaffo a tutti i dipendenti pubblici).

D’altronde chi sta meglio di un direttore generale di una città metropolitana, non ha obbligo di timbrare il cartellino, non ha obblighi di orari, fa quel che vuole e nessuno gli può dire niente, tanto alla fine del mese arrivano i gratta e vinci di 15.000,00, l’importante che garantisca il compito di formulare proposte in merito all’organizzazione e di dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo.
Chi controlla il suo operato?
Il controllo sull’operato del Direttore Generale della Città Metropolitana è esercitato principalmente dal Consiglio Metropolitano e dal Sindaco Metropolitano. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sull’attività politico-amministrativa, mentre il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici. Inoltre, il Direttore Generale è responsabile di fronte al Sindaco Metropolitano.
E’ tutta politica? Forse si o forse no.
In alcuni casi il Direttore viene individuato come un autonomo city-manager in possesso di specifiche esperienze professionali precedenti e portatore di logiche aziendali, in altri è individuato come una “mera” funzione pacificamente ricompresa -a volte quasi fisiologicamente nella figura del Segretario Comunale, altre ancora risultando una sorta di Superassessore di chiara natura e provenienza politica con funzione di raccordo tra gli assessorati piuttosto che di coordinamento e stimolo dell’attività dirigenziale
L’art. 108 T.U.EE.LL., viene specificato come l’individuazione del Direttore Generale debba avvenire oltre che previa deliberazione di Giunta anche “..secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi..”.
Tale rinvio alla principale fonte regolamentare organizzativa dell’Ente da parte del Legislatore, ha portato, come già ricordato, ad “esaltare” l’autonomia organizzativa di ciascun Ente. Molto spesso l’individuazione viene lasciata alla assoluta “discrezionalità” del Capo dell’Amministrazione, tenuto conto del necessario rapporto fiduciario che sottostà all’incarico stesso (a tutti gli effetti rientrante a pieno titolo nelle attribuzioni c.dette intuitu personae).
Di tutta evidenza come, o forse per un “sussulto di categoria” di una professionalità che tuttora attraversa una grossa fase di transizione o forse, più banalmente, perché collegata ad una maggiore retribuzione, la tanto discussa (da parte dei segretari) funzione del direttore generale viene comunque rivalutata e riavvicinata ex lege a quella stessa figura del segretario comunale o provinciale che la legge Bassanini aveva invece “prima facie” inteso scalzare o quanto meno ridimensionare rispetto al tradizionale ruolo svolto per quasi tutto il secolo
trascorso all’interno dei principali Enti locali.
Se il Direttore Generale verrà nei fatti individuato come una ulteriore “carica politica”, o invece più razionalmente, come il raccordo amministrativo tra indirizzo e gestione non è ancora dato sapere.
La speranza è che, comunque, qualsivoglia sarà la modalità applicativa destinata a prevalere, il vero vincitore dell’intero processo di revisione possa essere il Cittadino, unico vero utente finale dell’azione amministrativa dell’Ente locale che –è bene rammentarlo- nel rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo ha la sua unica, fondamentale ragion d’essere.