Le regioni, le agenzie e gli enti regionali possono prevedere la fruizione delle ferie ad ora secondo le modalità previste dal presente articolo.
Ai fini della eventuale fruizione delle ferie ad ore, sono stabiliti i seguenti monte ore annuali:
a) 202 ore, corrispondenti ai 28 giorni di ferie di cui all’art. 38, comma 2;
b) 192 ore, corrispondenti ai 32 giorni di ferie di cui all’art. 38, comma 3;
c) 187 ore, corrispondenti ai 26 giorni di ferie di cui all’art. 38, comma 4;
d) 180 ore, corrispondenti ai 30 giorni di ferie di cui all’art. 38, comma 4.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il monte ore di cui al comma 2 è riproporzionato, in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
Qualora le ferie siano fruite per l’intera giornata si determina una decurtazione del monte ore di cui al comma 2, pari all’orario ordinario che il dipendente avrebbe dovuto
effettuare nella stessa giornata.
Per garantire il recupero psico-fisico del dipendente, devono comunque essere fruiti nell’anno almeno 20 giorni interi, nel caso di articolazione dell’orario settimanale su cinque giorni, e almeno 24 giorni, nel caso di articolazione dell’orario settimanale su sei giorni.
Trovano comunque applicazione le previsioni di cui all’art. 38 (Ferie recupero festività soppresse e festività del santo patrono).