Diritto allo studio e congedi di formazione

Il C.C.N.L. prevede la concessione dei permessi straordinari retribuiti nella misura di 150 ore individuali per ciascuno anno e nel limite massimo del 3% del totale dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato all’inizio di ogni anno solare, con arrotondamento all’unità superiore. Il beneficio è limitato ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

Qualora il numero dei richiedenti superasse il limite del 3% del personale in sevizio, il criterio di precedenza da applicare segue l’ordine inverso dell’anno di corso: prima gli iscritti che frequentano l’ultimo anno, quindi quelli del penultimo e successivamente quelli degli anni anteriori; l’ultima categoria di aventi diritto sono i dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche.

Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie sopra descritte la precedenza è accordata ai dipendenti che, nell’ordine, frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post- universitari. Per avere diritto alla precedenza, gli studenti universitari sono sottoposti alla condizione di aver superato gli esami degli anni precedenti. Per la concessione dei permessi retribuiti, i dipendenti sono tenuti a presentare, prima dell’inizio dei corsi, domanda corredata dal certificato di iscrizione e al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

In mancanza delle predette certificazioni i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali. Lart. 16 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 disciplina i congedi per la formazione dei dipendenti come configurati dall’art. 5 della legge 8 mar zo 2000, n. 53. In conformità al predetto disposto l’art. 16 del C.C.N.L. prevede la concessione, a richiesta, di congedi per la formazione nella misure percentuale annua complessiva del 10% del personale in servizio nelle varie categorie, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.

Tale beneficio può essere concesso esclusivamente ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano maturato un’anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente e quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo di assenza non deve superare la durata di 11 mesi consecutivi;
b) deve essere oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.

Il periodo di 11 mesi complessivi si riferisce come precisato dall’articolo 5 della legge n. 53/2000, all’intero arco della vita lavorativa e pertanto ogni datore di lavoro dovrà tener conto anche di eventuali periodi di congedo formativo usufruiti presso precedenti datori. Ai sensi del comma 2 dcl predetto art. 5 per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

Tale istituto si aggiunge comunque agli altri finalizzati ad agevolare e garantire il diritto allo studio dei lavoratori. La domanda per la concessione del congedo deve essere presentata dal lavoratore almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa e dl’ente ha la facoltà di differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la concessione possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente pubblico conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione, tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

Il congedo per la formazione non è coperto da contribuzione previdenziale e il lavoratore può procedere al riscatto di tale periodo ovvero al versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria secondo l’articolo 5 della legge n. 53 del 2000.

La disciplina della mansioni nel pubblico impiego

L’attivazione del nuovo ordinamento professionale è stata la condizione prevista dal legislatore per l’applicazione della disciplina delle mansioni come formulata dll1’art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, che aveva completamente novellato l’art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, ora confluito nell’art. 52 del d. lgs. 1265/2001. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’art. 35, comma 1. lettera a) .

L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti, ma non più, come nella versione precedente dell’art. 52 “nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, bensì nell’ambito dell’area di inquadramento.

E’ evidente pertanto che il legislatore delegato in attuazione ai principi ed ai criteri della legge n. 15 del 2009, sostituendo il riferimento alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi del vecchio testo dell’ art. 52 la relativa qualifica o il relativo inquadramento. Il C.C.N.L. sull’ordinamento professionale prevede che gli incarichi di posizione organizzativa siano conferiti esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi, formalmente individuati in base all’organizzazione definita ed adottata. nel caso in cui i Comuni siano privi oltre che di dirigenti, anche di posizioni della categoria D, gli stessi possono attribuire agli incarichi di posizione organizzativa a dipendenti classificati nelle categorie B o C, a condizione che gli stessi siano assegnatari delle responsabilità degli uffici e dei servizi di cui all’articolo 51 comma 3 bis della legge 42/90.

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