Dipendenti pubblici: il rimborso delle spese legali

La materia dei rimborsi delle spese legali eventualmente sostenute dai dipendenti pubblici è disciplinata dall’articolo 28 del CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

Infatti l’ente a tutela dei propri diritti e interessi, quando si verifica l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio, può assumere come proprio caso, a condizione che però non sussista un conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente pubblico da un legale di comune gradimento.

Al di là delle diverse fattispecie e a prescindere dei casi specifici, l’ente pubblico prima di farsi carico dell’onere delle spese legali, è chiamato a procedere ad attente e rigorose valutazioni delle istanze di rimborso, al fine di assicurare una buona, ragionevole ed imparziale amministrazione delle risorse pubbliche.

Considerato che stiamo parlando di denaro pubblico, occorre considerare che tali erogazioni vanno contenute al massimo, anche per evitare facili ed ingiustificati esborsi, valutando le attività difensive svolte nel procedimento giudiziario e verificando la conformità della parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale.

Il parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è vincolante?

L’autonomia del rapporto tra dipendente ed amministrazione di appartenenza rispetto a quello tra dipendente e suo legale è motivo sufficiente per ritenere che la misura del rimborso al dipendente non deve necessariamente corrispondere a quanto pagato da questi al proprio avvocato.

Nel caso in cui, l’avvocato, per avvalorare il suo lavoro, la sua parcella, chiede ed ottiene dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro a cui appartiene, parere sulla propria parcella, questo non è da considerarsi vincolante, come molti professionisti credono.

Il parere del Consiglio degli Avvocati non assume potere d’imperio ma è solo uno strumento di controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa, pertanto non avvalora in alcun modo i criteri assunti dal professionista per individuare il valore della controversia e determinarne l’importanza.

Ragione per cui gli Enti Pubblici, dovranno fare riferimento ai fini della verifica della congruità della parcella da rimborsare, al decreto ministeriale con cui è stato approvato il regolamento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, penale ed amministrativa, entro il limite di quanto strettamente necessario, e tenuto conto delle effettive e certificate attività legali espletate nel relativo procedimento.

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