La dimora
La dimora è il luogo dove la persona si trova nel momento in cui viene considerata e dove permane in modo nè abituale nè accidentale. Pertanto la dimora appare essenzialmente connotata dall’elemento della precarietà del rapporto tra la persona ed il territorio ed è usato correttamente soltanto con riferimento al momento in cui si accerta la situazione, in quanto subito dopo la situazione stessa risulterà modificata.
In dipendenza alla sua precarietà temporale la dimora non ha grande rilevanza pratica. Nell’ambito della disciplina anagrafica la dimora assume rilevanza per la tenuta dello schedario della popolazione temporanea ed è rilevante altresì in occasione dei censimenti generali della popolazione in quanto concorre a determinare l’ammontare della popolazione presente di ciascun Comune e di conseguenza anche dell’intero territorio nazionale.
La residenza
Nel momento in cui la dimora assume il carattere dell’abitualità si determina per il soggetto la condizione di “residente” e, di riflesso, l’obbligo di chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente ed il diritto di ottenerla. Nel nostro ordinamento giuridico, perciò, alla esistenza della dimora abituale si associa automaticamente il venire in essere della residenza e della conseguente iscrizione anagrafica.
Il carattere di abitualità che deve connotare la dimora affinché essa sia rilevante ai fini anagrafici comporta l’impossibilità della contemporanea iscrizione di una stessa persona nelle anagrafi di più Comuni. Non è parimenti ammissibile che lo stesso soggetto sia iscritto come residente in un Comune del territorio nazionale e nell’A.I.R.E. di quello stesso Comune o di un altro.
La dimora abituale costituisce, nella generalità dei casi, il presupposto per l’iscrizione anagrafica ed è quindi decisivo l’accertamento della sua esistenza. A tal fine occorre verificare la sussistenza dei due elementi che concorrono a sostanziare la dimora abituale secondo l’insegnamento ormai consolidato della giurisprudenza. Si tratta di un elemento soggettivo ed oggettivo: il primo consiste nella manifestazione di volontà dell’interessato mentre il secondo è rilevato da un insieme di fatti e di comportamenti che confermano l’esistenza della dimora abituale.
Entrambi gli elementi sono necessari per sostanziare la dimora abituale, anche se l’elemento soggettivo può essere sostituito, in alcuni casi dall’intervento autoritativo dell’ufficiale di anagrafe. L’elemento soggettivo contribuisce a determinare l’esistenza della dimora abituale in quanto la normativa anagrafica prevede che l’iscrizione in anagrafe avvenga fin dal momento della dichiarazione resa dall’interessato e quindi prima che sia trascorso un periodo di tempo sufficiente per constatare nei fatti l’esistenza della dimora abituale.
Dall’osservazione dei fatti e dei comportamenti si desumono in un primo momento soltanto la certezza della dimora ed un insieme di indizi che fanno ritenere possibile che essa possa divenire abituale. L’inevitabile elasticità del concetto di abitualità della dimora affida all’ufficiale di anagrafe il difficile compito di valutare la dichiarazione resa dall’interessato in rapporto a quanto emerge dalla situazione di fatto.
In base all’esame integrato dei due elementi l’ufficiale d’anagrafe formerà il proprio convincimento ed assumerà la decisione di iscrivere il richiedente o di respingere la domanda. Per consentire all’ufficiale di decidere sulla scorta di elementi concreti e per assicurare l’uniformità di comportamento in tutto il territorio nazionale, il regolamento anagrafico prescrive l’uso di uno specifico verbale per gli accertamenti sulla dimora abituale delle persone. Il fac-simile del verbale predisposto dall’ISTAT è stato riprodotto nel 1990.
L’accertamento del possesso dei requisiti per l’iscrizione in anagrafe rimane uno dei punti più difficili e una delle cause di contenzioso tra gli ufficiali di anagrafe e i soggetti richiedenti. Il Ministero dell’Interno puntualizza in merito che il servizio anagrafico rientra nel novero dei servizi di competenza statale gestiti dal Comune e che Sindaco agisce quale ufficiale di Governo cioè quale organo dello Stato e non come capo dell’amministrazione comunale.
La richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino costituisce un suo diritto soggettivo e non è vincolata a condizione, sono contrarie alla legge e lesivi dei diritti dei cittadini quei comportamenti adottati da alcune amministrazioni che nell’esaminare le richieste di iscrizione, pretendono una documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio comunale ovvero la disponibilità di un’abitazione e magari nel caso di persone coniugate, la contemporanea iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare.
Il concetto di residenza è fondato sulla dimora abituale del soggetto nel territorio comunale cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell’intenzione di avervi stabilmente dimora, rilevata dalle condizioni di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali.
L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica da parte dei competenti uffici comunali,l delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza. Infatti è data facoltà al Comune di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria controllando le condizioni igienico sanitarie degli immobili in occasione delle richieste di iscrizione e variazione anagrafica.
Il domicilio
Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Nella maggior parte dei casi il luogo del domicilio è quello della residenza coincidono e questo spiega l’uso improprio che viene fatto del termine “domicilio” quando viene indicato con l’abitazione della persona.
Residenza e domicilio in realtà sono istituti distinti e autonomi sotto il profilo giuridico prevalendo nella residenza il concetto di dimora protratto nel tempo e invece nel domicilio rileva la trattazione degli affari. Il domicilio quindi è un criterio sussidiario che serve per stabilire quale deve essere il Comune di iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora, cioè della persona di cui non risulta possibile stabilire il luogo in cui dimora abitualmente.
La convivenza anagrafica
Per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune. Posto che l’elemento decisivo per l’individuazione della convivenza va ravvisato nel particolare motivo che determina l’aggregazione delle persone che la compongono, appare del tutto ininfluente l’eventuale esistenza di vincoli parentaIi tra le persone medesime.
In linea di principio (e salvo contrarie disposizioni dell’ordinamento interno di ciascun organismo associativo), non può escludersi che persone legate tra loro dai vincoli .suaccennati facciano parte della medesima convivenza. Basti pensare al caso dei coniugi ospiti della medesima casa di riposo e, quindi, membri della relativa convivenza. In quanto abitualmente conducano allo stesso modo la loro esistenza, ne fanno parte e ne sono considerati membri anche le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro. Le persone di cui si tratta, peraltro, non sono assoggettabili alla descritta disciplina quando costituiscono famiglie a sé stanti e ciò anche nell’ipotesi che trascorrano prevalentemente la loro esistenza all’interno della comunità.
Coerentemente con la definizione di convivenza accolta nel primo comma, l’ultimo capoverso dell’art. 5 del d.P.R. 223/1989 statuisce che le persone ospitato anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica. Mentre per gli ospiti occasionali delle menzionate strutture ricettive non si pongono particolari problemi di ordine anagrafico, per gli ospiti abituali va senz’altro precisato che costituiscono altrettante famiglie, alla luce del disposto dell’art. 4, comma 2, del regolamento anagrafico e, di conseguenza, ad ognuno di loro dovrà essere intestata, oltre che una scheda individuale, anche una scheda di famiglia.