Dimissioni e Riammissione in Servizio nel Pubblico impiego

Può capitare che dopo aver lavorato come dipendente pubblico presso una qualsiasi pubblica amministrazione, l’impiegato per svariati motivi posso presentare le proprie dimissioni.

Le dimissioni del lavoratore subordinato costituiscono un atto unilaterale recettizio avente contenuto patrimoniale a cui sono applicabili, ai sensi dell’art. 1324 c.c., le norme sui contratti, salvo diverse disposizioni di legge.

A seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, il potere di disporre la riammissione in servizio previsto dall’art. 132 t.u. n. 3 del 1957 si è trasformato in potere privato. Dunque, è stato precisato che l’istituto della riammissione in servizio del dipendente pubblico già dimissionario, ai sensi dell’art. 132 del d.P.R. 3 del 1957 e 516 del d.lgs. 297 del 1994, presuppone la decisione discrezionale dell’amministrazione volta alla verifica del soddisfacimento dell’interesse pubblico con la copertura del posto vacante senza concorso, sicché resta esclusa la configurabilità di un diritto soggettivo all’accettazione di quella che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, è da qualificare in termini di proposta contrattuale.

Inoltre, poiché il potere amministrativo è procedimentalizzato dalla specifica disciplina legislativa, recante l’obbligo della valutazione dell’interesse pubblico, dell’esame tempestivo e secondo correttezza e buona fede della domanda, nonché della motivazione della decisione di riammissione (ancorché negativa), il richiedente, non può chiedere la stipulazione del contratto, ma solo il risarcimento del danno da inadempimento di tali obblighi strumentali (principio affermato con riferimento al settore scolastico e a domanda di riammissione in servizio e risarcimento del danno proposta da direttrice didattica cessata dal servizio per dimissioni).

E’ proprio la necessaria valutazione dell’interesse pubblico che preclude, dunque, la possibilità di ravvisare la continuità tra il nuovo impiego e quello precedente alla riammissione in servizio ed anzi la riammissione determina necessariamente la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. A fronte di tale ricostruzione dell’istituto è evidente che la individuazione della disciplina applicabile per il calcolo del trattamento di fine rapporto non potrà che conformarsi al presupposto della novità del rapporto lavorativo successivo alla riammissione.

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