Differenza tra la responsabilità civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti

La responsabilità civile tutela il terzo contro la pubblica amministrazione, invece se un funzionario o impiegato arreca ad un terzo estraneo alla pubblica amministrazione un danno ex art. 28 Cost. sia la pubblica amministrazione che il funzionario risarciranno insieme il terzo pregiudicato, questo perché la pubblica amministrazione deve sempre rispondere per i danni cagionati dai propri dipendenti.

Inoltre c’è da dire che la pubblica amministrazione può coprire solo le ipotesi di propria responsabilità diretta e non per fatto altrui: quindi qualora un danneggiato decida – a norma della prima parte dell’art. 28 della Costituzione – di chiamare in giudizio un dipendente pubblico per chiedere un risarcimento del danno ingiusto subito attraverso il cosiddetto rapporto di immedesimazione organica, anche l’apparato pubblico potrà essere chiamato a risarcire tale danno.

La responsabilità per gli atti di un dipendente è quindi per lo Stato e per gli Enti pubblici una responsabilità diretta ex art. 2043 c.c., in tal caso non offrendosi una garanzia per il fatto altrui, ma per fatto proprio alla luce del disposto di cui all’art. 28 della Costituzione.

Pertanto la Cassazione Civile, nella sentenza n. 10803 del 2000 stabilisce che la pubblica amministrazione quindi risponde direttamente ed immediatamente non per rapporto institorio, per i fatti illeciti dei suoi funzionari e dipendenti, secondo una eccezione omnicomprensiva quali che siano le mansioni espletate.

Non dimentichiamo il D.P.R. N. 3/1957 dove afferma che l’impiegato statale che “nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla legge o dai regolamenti cagioni ad altri un danno ingiusto” è personalmente obbligato a risarcirlo.

In sintesi, il dipendente pubblico anche se agisce in nome e per conto dell’amministrazione di appartenenza non potrà sfuggire alle proprie responsabilità personali in tema di responsabilità amministrativa e penale non trasferibile a terzi.

Generalmente la responsabilità della pubblica amministrazione si sviluppa in responsabilità erariale a carico di amministratori e funzionari.

Il danno erariale si produce quando si produce un impoverimento del pubblico erario e quindi delle risorse finanziarie e patrimoniali in genere dello Stato e degli enti ed amministrazioni ad opera della condotta attiva od omissiva di un soggetto ad essi legato da un rapporto di pubblico servizio o comunque inserito nel plesso organizzativo
della pubblica amministrazione.

Nell’ambito della giurisprudenza contabile si rinvengono particolari fattispecie di danno
patrimoniale, quali:
• il danno da disservizio,
• il danno da tangente,
• il danno da perdita di chance
• il danno all’immagine (la cui natura è controversa).

Alla luce di queste considerazioni, se un cittadino intende denunciare un dipendente pubblico, può decidere di citare in giudizio sia il dipendente pubblico che l’amministrazione di appartenenza; il caso più frequente è la citazione in giudizio dell’amministrazione in quanto soggetto “più solvibile” rispetto al suo dipendente.

In conseguenza se viene accertata la responsabilità, a seguito della sentenza di condanna, è chiaro che l’amministrazione di appartenenza dovrà recuperare l’importo denunciando alla Corte dei Conti l’autore materiale dell’illecito.

Attenzione però, nel caso in cui il rischio sia per colpa lieve per amministratori e dirigenti è privo di ragione perché essi ai sensi dell’art. 28 della Costituzione e degli artt.22 e 23 del T.U. P.I. rispondono solo per colpa grave e quindi le polizze che prevedono copertura per colpa lieve egli amministratori e dipendenti determinerebbero un esborso inutile per la pa trattandosi di un rischio cd nullo.