In quanto pregiudizio dell’integrità psicologica o fisica di un soggetto, il danno biologico può essere provocato, tra l’altro, da una malattia professionale, da un infortunio sul lavoro o da un viaggio in itinere. In circostanze del genere, a provvedere al risarcimento del danno è direttamente l’Inail, a seconda della copertura assicurativa che è stata sottoscritta dal datore di lavoro. L’entità dell’indennizzo varia a seconda della menomazione che si è patita per l’infortunio, del sesso, dell’età e della percentuale di menomazione. L’Inail, secondo quanto previsto dal D. L. n. 38 del 2000, ha collocato tali variabili in quattro tabelle differenti finalizzate al calcolo del danno biologico: la tabella delle menomazioni, la tabella di indennizzo in capitale, la tabella di indennizzo in rendita e la tabella coefficienti, a cui si deve ricorrere unicamente nel caso in cui la menomazione sia superiore al 16%.
Le Tabelle di Milano
In materia di danno biologico, non sono queste le sole tabelle a cui i professionisti fanno riferimento. Vanno citate, infatti, anche le tabelle macropermanenti e le cosiddette Tabelle di Milano, che rappresentano il principale parametro nazionale in materia di indennizzi. Per ciò che riguarda la liquidazione del danno biologico, nel momento in cui vengono meno i parametri individuati dalla legge, è opportuno che l’adozione della regola equitativa assicuri una adeguata valutazione del caso concreto e, al tempo stesso, uniformità di giudizio in relazione a casi che potrebbero essere giudicati nello stesso modo. Se danni identici vengono liquidati in modo differente perché sono stati analizzati da uffici giudiziari diversi, non si può parlare di equità. In ogni caso il giudice è libero di considerare che vi siano concrete circostanze tali da giustificare l’abbandono.
Assisto e gli specialisti del settore
Quando si ha la necessità di una tutela completa dopo un grave danno o addirittura un omicidio stradale che ha coinvolto un proprio familiare, è consigliabile fare affidamento sul team di Assisto, che fornisce in maniera del tutto gratuita sia il supporto legale indispensabile in situazioni del genere, sia sostegno medico e psicologico. Con il suo network di professionisti operativi in tutta Italia, Assisto si pone a fianco dei soggetti danneggiati e dei loro parenti, mettendo a disposizione le competenze che occorrono nel settore del risarcimento del danno, assistendo i danneggiati che spesso decidono, magari per pudore, di non monetizzare il danno patito e il relativo dolore, che ha un valore affettivo più che economico.
La liquidazione in via equitativa
Come si è visto, affinché il danno biologico possa essere ristorato, è indispensabile che la liquidazione si svolga in via equitativa, in quanto il danno in questione non può ricoprire una consistenza di tipo reddituale o economico. Se è vero che la salute rappresenta il bene principale, è altrettanto vero che non la si può compensare per mezzo di una misura patrimoniale, e di conseguenza la liquidazione non si può considerare del tutto satisfattiva.
Una valutazione discrezionale
In altri termini, quella che sta alla base della liquidazione equitativa di un danno biologico non può che essere una valutazione discrezionale compiuta da un giudice che deve prendere in considerazione le necessità che caratterizzano il caso in questione. Tuttavia, quello di equità non è un criterio oggettivo, in quanto giudici diversi potrebbero arrivare a valutare una stessa fattispecie in modo diametralmente opposto; ma questo finirebbe per compromettere il principio di certezza del diritto. Questa è la ragione per la quale si è deciso di predisporre delle tabelle di calcolo. Vale la pena di ricordare, in conclusione, che la valutazione equitativa deve essere finalizzata al risarcimento integrale del danno non patrimoniale che è stato patito dal soggetto.