Dal 1 luglio 2019 è partito il processo telematico, infatti, notificazioni e depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali dovranno avvenire esclusivamente con modalità telematiche.
Come previsto dal Dl 119/2018, sparirà l’alternatività tra cartaceo e digitale.
Il processo tributario telematico dovrà essere utilizzato da tutti i difensori per il deposito delle liti dinanzi alle commissioni tributarie. Solo in casi eccezionali, il presidente della Commissione tributaria o della sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato potranno autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
L’unica deroga riguarda i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica (per liti di valore non superiore a 3mila euro) per i quali la norma prevede l’utilizzo, per notifiche e depositi, delle modalità telematiche previa indicazione, nel ricorso o nel primo atto difensivo, dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
La norma prevede testualmente che l’obbligo del canale telematico riguarda i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
a decorrere dal 1° luglio 2019.
Il responsabile della direzione giustizia tributaria del Mef, in occasione di un evento formativo organizzato dall’Uncat, ha precisato che l’obbligo del deposito telematico scatterà solo per i ricorsi notificati alla controparte a partire dal 1° luglio 2019. Secondo il Mef, la nuova norma deve, quindi, intendersi decorrente dal momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla controparte. Pertanto, non sarà obbligatorio il processo telematico per i ricorsi notificati prima del 1° luglio, pur se depositati presso le commissioni tributarie successivamente.
I processi già avviati in forma cartacea al 1° luglio potranno proseguire senza l’utilizzo del canale telematico. Le più frequenti ipotesi sono: giudizi già completamente instaurati al 1° luglio, ossia con ricorso notificato alla
controparte e costituzione già avvenuta in forma cartacea presso la commissione tributaria; per questi sarà possibile proseguire sia in forma cartacea sia in modalità telematica per tutti i documenti successivi (memorie, documenti aggiuntivi, istanze varie
ecc.).
I ricorsi parzialmente instaurati al 1° luglio, ossia notificati solo alla controparte, ma per i quali non è ancora stata effettuata la costituzione in giudizio: in tali casi, sarà possibile scegliere tra modalità di deposito cartacea o telematica. Dal tenore testuale della norma, sembra che in tutti i nuovi gradi vada utilizzata la modalità telematica. Oltre al ricorso, quindi, il Ptt dovrà essere utilizzato anche per la proposizione dell’appello se la notifica avverrà dopo il 1° luglio e ciò anche se riferito ad un primo grado cartaceo.
Dal 24 ottobre 2018 (entrata in vigore del Dl 119/2018), con una norma di carattere interpretativo, il legislatore ha espressamente previsto che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio il processo telematico indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche. Di fatto, quindi, sono state sanate eventuali irregolarità in tal senso che avrebbero potuto portare all’inammissibilità dell’atto.
Come inizia il processo tributario telematico?
Il processo tributario telematico inizia con la notifica dell’atto introduttivo del giudizio (ricorso o appello) tramite Pec. In seguito occorrerà depositare i documenti che formeranno il fascicolo telematico attraverso il portale Sigit.
Il documento principale, ossia il ricorso o l’atto di appello, deve essere nativo Pdf: non può pertanto essere scansionato, ma va convertito direttamente dal programma di scrittura utilizzato. In calce all’atto, è opportuno inserire (attualmente non esiste alcun obbligo) sia una “relata di notifica” sia l’attestazione di conformità.
Il file andrà poi convertito in Pdf/A attraverso specifici programmi idonei a tal fine. Si segnala che da qualche giorno, nel portale del Sigit è presente la sezione «servizi e utilità», nella quale è stato inserivo il link «verifica e conversione file Pdf/A» attraverso cui è possibile la conversione.
Una volta che il ricorso è convertito occorrerà apporre la firma digitale del difensore o dei difensori, trasformandolo, così, nel formato P7m. Il file è così pronto per la notifica. A differenza della modalità cartacea, la procura del contribuente dovrà essere sottoscritta in file separato al ricorso o all’appello, non essendo più necessario che sia presente sulla prima pagina o in calce all’atto. Il contribuente può sottoscriverla con firma digitale o olografa, nel qual caso il documento dovrà essere stampato, firmato e poi scansionato. In entrambe le ipotesi, poi, il file va trasformato in Pdf/A analogamente a quanto già effettuato per l’atto principale. La procura non deve necessariamente essere un file nativo Pdf, potendo anche essere scansionata. Una volta convertito in Pdf/A, occorrerà apporre la firma digitale del difensore,
trasformando così il file in P7m. Se i difensori sono più di uno e non è espressamente precisato che si tratti di una difesa disgiunta, per la validità della procura è necessaria la firma digitale di tutti.