L’indennità sostitutiva del preavviso era disciplinata dall’articolo 39 del CCNL in virtù dell’introduzione dell’istituto del preavviso. Con modifica al CCNL si sono fissati i termini di preavviso variabili da due a quattro mesi a seconda dell’anzianità del dipendente pubblico.
Al fine del calcolo vengono computati retibuzione individuale mensile, l’assegno per il nucleo familiare ove spettante, tredicesima mensilità, indennità di comparto e le altre voci retributive utili ai fini della determinazione del tfr.
In caso di decesso del dipendente pubblico la pubblica amministrazione deve corrispondere agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso. Stesso diritto spetterebbe al pubblico impiegato in caso di infermità per causa di servizio.