Cosa è l'indennità di disagio?

L’indennità di disagio è stata introdotta nel 1999 dal CCNL con lo scopo di compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente gravose dai dipendenti pubblici di categoria A, B, C, D. Anche l’Aran afferma che l’indennità è intervenuta per remunerare specifiche modalità e condizioni non solo spaziali ma anche temporali della prestazione lavorativa.

In ogni caso deve trattarsi per parlare di indennità di disagio di modalità di prestazioni realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, considerate che queste sono già remunerate con il trattamento stipendiale previsto dal contratto di lavoro.

Poiché il disagio viene considerato meno gravoso del rischio nel pubblico impiego, appare razionale affermare che il valore mensile dell’indennità di disagio sia inferiore a quella di rischio. Solitamente ammonta a 30 euro.

Le due indennità, quella di rischio e quella di disagio non sono cumulabili, tuttavia in casi eccezionali, qualora risultano le condizioni e i requisiti per ottenere entrambe si potrà procedere con la retribuzione in cumulativa.

Cos’è l’indennità di maneggio valori?

Prevista nel 2000 dall’articolo 36 del CCNL, l’indennità di maneggio è riconosciuta per un valore compreso da €uro 0,52 e euro 1,55 giornalieri. L’indennità deve essere proporzionata al valore medio mensile maneggiato secondo un criterio oggettivo ma la cui fissazione è rimessa all’autonomia negoziale delle parti e più precisamente dal regolamento comunale.

Per valori si intendono compresi ogni titolo anche diverso dal denaro contante come gli assegni e buoni pasto e attualmente con Pago PA anche per la gestione del denaro elettronico. L’indennità di disagio spetta anche ai pubblici impiegati di categoria D non destinatario però di indennità di posizione organizzativa e solo per le giornate di effettivo svolgimento della prestazione.

Il lavoro straordinario e la sua retribuzione

Il compenso per lavoro è destinato a remunerare le prestazioni lavorative erogate dai dipendenti pubblici, proprie della qualifica di appartenenza e rese fuori dall’orario contrattuale.
Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni lavorative eccezionali e quindi non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.

La prestazione deve essere autorizzata dal Dirigente del Servizio interessato sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente e rimanendo esclusa ogni forma di generalizzazione. La somma annua per il pagamento delle prestazioni straordinarie nel pubblico impiego è stanziata nel bilancio.

Come viene calcolato il compenso per lavoro straordinario?

In pratica la misura oraria del compenso per lavoro straordinario si ricava dividendo per 156 la retribuzione base mensile e applicando maggiorazioni a seconda della tipologia di prestazione straordinaria che ricorre.

Si precisa che non è retribuibile il lavoro straordinario senza la preventiva autorizzazione nei modi dovuti atteso che occorre verificare in concreto la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a dette prestazioni. In assenza di autorizzazione non si può pretendere il pagamento delle ore lavorate in eccesso a quelle ordinarie.

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