Nel settore pubblico, i contratti integrativi non possono andare in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dal CCNL né possono disciplinare materie non espressamente delegate a tale livello negoziale né, infine, possono prevedere oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Quindi i sindacati e gli enti locali, ASL comprese, e tutte le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi che prevedano l’erogazione di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal CCNL.
Questo perché sussiste l’assenza di un collegamento tra il riconoscimento del trattamento economico aggiuntivo e una coerente previsione nella contrattazione nazionale, senza la necessità che ciò abbia determinato il superamento dei vincoli di bilancio.
Per questi motivi la Suprema Corte ha rigetta il ricorso dei pubblici dipendente, confermando la non debenza dell’assegno richiesto.