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Sommario
Graduatorie concorsi pubblici: dubbi sulla gestione delle assunzioni
In merito alla gestione della graduatoria
Nel 19…..(omissis) il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica decreta la graduatoria del concorso per operatore amministrativo, area funzionale amministrativo-contabile.
Lei si candida al posto (omissis), Sempronio al ….. e Caio al …..
Viene infine dichiarata idonea non vincitrice classificandosi al ….. posto in graduatoria, tuttavia le assunzioni con lo scorrimento di essa, si sono bloccate sfortunatamente al …… posto.
Naturalmente in caso di scorrimento della graduatoria aveva tutto il diritto ad essere assunta prima dei candidati su menzionati.
Dalla documentazione inviata si evince che nel frattempo il sig. Rossi (omissis), risulta dipendente della Camera di Commercio di Torino e che, a far data ………. viene trasferito mediante l’istituto giuridico della mobilità, presso l’Università degli Studi di Bologna.
Bene, in questo caso non vi è nessuna scorrettezza nella gestione della graduatoria in quanto quest’ultima non è stata affatto utilizzata, perchè inequivocabilmente ormai scaduta.
Non è stato preferito nessuno rispetto a Lei.
Analogo discorso vale per la sig.ra ……, assunta con altro concorso con profilo giuridico diverso dall’operatore amministrativo, ovvero Assistente amministrativo.
Anche in questo caso la graduatoria non è stata presa in considerazione perchè fa parte di altro concorso.
Che cosa è l’interscambio e o la mobilità volontaria nel pubblico impiego?
L’art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 5 agosto 1988 prevede la possibilità di uno scambio di dipendenti della p.a., anche di diverso comparto, purché esista l’accordo delle amministrazioni di appartenenza ed entrambi i dipendenti posseggano un corrispondente profilo professionale, ovvero svolgano le medesime mansioni.
Anche in caso di identico mansionario e di identico comparto, è sempre necessario il nullaosta da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Si sottolinea, inoltre, che in questo caso, a differenza della mobilità volontaria, la normativa indica non solo una parità di qualifica, ma anche di profilo professionale.
Da quello che ha riferito sembra che il nulla osta non l’ho riceverà mai dal direttore pertanto sembra vano ogni tentativo.
In ogni caso si consiglia di provarle tutte.
Altri istituti di mobilità: Comando e Distacco
Il comando è un istituto previsto dall’art. 56 del D.P.R. n. 3/57 modificato dalla Legge n. 127/97.
Con il comando l’impiegato pubblico viene destinato, temporaneamente e per sopperire ad esigenze eccezionali dell’amministrazione richiedente, ad un’altra amministrazione o ente pubblico diverso da quello di appartenenza. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. La Legge n.127/97 ha semplificato il procedimento prevedendo che il provvedimento di “comando” va adottato entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. In attesa dell’adozione del provvedimento formale di “comando” è consentita l’immediata utilizzazione del dipendente presso l’Amministrazione richiedente, previo nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza. Gli oneri stipendiali fanno carico all’Amministrazione richiedente.
La
utilizzazione temporanea del dipendente pubblico presso un ufficio
diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio viene
definita come distacco.
L’istituto non è previsto dalla legislazione del pubblico impiego,
ma ha comunque una certa diffusione. Si distingue dal comando proprio
perché l’impiegato non viene destinato ad altra amministrazione,
ma viene temporaneamente assegnato ad un ufficio, diverso, della
stessa amministrazione di appartenenza.
Tuttavia anche in questo caso da quanto riferito sembra che non ci siano speranze, causa dirigente del personale.
Infine, sono a conoscenza del fatto che purtroppo non può al momento usufruire di altre condizioni di legge ai fini di un trasferimento presso altro ente, mi riferisco al ricongiungimento familiare, o alla legge 104/92 e s.m.i..
Una sentenza interessante dove viene disposto un trasferimento alla sede precedente però, è quella del Tribunale di Forlì, Sez. Lav. n. 84 – Sentenza N. 188/99 R. Cont. Lav. N. 632/D Cron..
Sono un papà con figlio di 2 anni, posso chiedere l’assegnazione ad un ufficio più vicino a casa?
Trasferimento dei dipendenti pubblici, avvicinamento
L’art. 42 bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa ….”. Destinatario di tale beneficio è il solo personale civile dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinate dal d.lgs. n. 165/2001.
Passaggio da un’amministrazione pubblica ad un altra e trattamento economico e anzianità pregresse
In materia di pubblico impiego privatizzato, l’assunzione da parte di un Comune, a seguito di pubblico concorso, di un soggetto precedentemente appartenente all’Amministrazione regionale comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, e non può, pertanto, essere equiparata al trasferimento ai fini della conservazione dei diritti acquisiti, quali la qualifica ed il livello retributivo ad essa connesso. Né il dipendente, a seguito del passaggio alla nuova Amministrazione, ha diritto di percepire l’assegno “ad personam”, previsto dall’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall’art.3, comma 57, della legge n. 537 del 1993 atteso che detta norma si riferisce esclusivamente ai casi di passaggio di carriera da parte dei dipendenti statali, compreso il caso dell’accesso per concorso, e non è applicabile alle altre categorie di dipendenti pubblici, non assumendo, a tal fine, rilievo il fatto che all’entrata in vigore della legge n. 537 del 1993 fosse già intervenuta la “privatizzazione” del pubblico impiego ad opera del d.lgs. n. 29 del 1993, posto che il mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro non ne ha certamente determinato l’unificazione della disciplina. (Rigetta, App. Messina, 29/12/2005) Sez. lavoro, Sentenza n. 17645 del 29-07-2009 (ud. del 10-06-2009), G.G. c. Comune di Santo Stefano di Camastra (rv. 609945) .
Buongiorno, vi contatto per avere una consulenza per mia madre che è un dipendente pubblico.
Mia madre lavora dell’Ulss n.1 di xxxx, come operatore sanitario, se non erro; più in specifico aiuto cuoco. Vorrei capire se sia possibile sfruttare la mobilità, per trovare un impegno fuori dal ambito sanitario a ……… Oppure, sempre fuori dal ambito sanitario, farsi trasferire in altra Regione o Comune. Vorrei poter avere un quadro più chiaro e completo perché non so se sia possibile un trasferimento da sanitario verso altri posti nel pubblico. Sono a disposizione per farmi avere e fornirvi maggiori informazioni sul suo ruolo, e inquadramento. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
Che cosa si intende per Amministrazione pubblica?
Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica gli enti pubblici economici, non ricompresi nell’elencazione contenuta nell’art. 1, comma 2, del citato decreto (che si riferisce a “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”).
Trasferimento ad altra sede del dipendente pubblico.
L’art. 42 bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa ….”. Destinatario di tale beneficio è il solo personale civile dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinate dal d.lgs. n. 165/2001 (Annulla la sentenza del T.a.r. Lazio, sez. I ter, 8 novembre 2009, n. 10884). Sez. VI, Sentenza n. 7506 del 14-10-2010 (ud. del 15-06-2010), Ministero dell’Interno c. A.A.
Sono un impiegato pubblico a chi devo rivolgermi per problemi con il mio datore di lavoro? Al TAR?
All’art. 63, comma 1, il D.Lgs. n. 165/2001 (recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche), dispone che sono devolute al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, eccetto quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Buongiorno,
sono un dipendente pubblico di …… anni, con la presente le vorrei chiedere un informazione a proposito della mia situazione molto particolare e, secondo me, al limite della legalità che si protrae ormai da quasi 2 anni.
Il ….. marzo ….. sono stato assunto presso un ….. (Ente …..) con “pescaggio” da una graduatoria regionale da coadiutore amministrativo.
All’inizio dovevo occuparmi del magazzino del laboratorio dell’ente tramite un software apposito (insomma una “gestione informatizzata” di magazzino, e qui nulla di strano).
Ho firmato il contratto dove sono inquadrato come “Coadiutore amministrativo esperto – categoria BS del C.C.N.L del comparto sanità (ove è chiaramente specificato che ” il lavoratore si impegna a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale indicato al punto 1, …omiss….in particolare è tenuto a svolgere attività amministrative di una certa complessità, quali, ad esempio, la compilazione di documenti e modulistica, con l’applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni a valenza amministrativo-contabile con l’ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi, anche di autonoma elaborazione, mediante l’utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, attività di sportello).
La scheda mansioni del dirigente responsabile della sezione di supporto al laboratorio:
– attività di magazziniere che comprende: carico, scarico, verifica consumi e gestione scorte, programmazione delle necessità di acquisto, ecc tramite software dedicato; verifica delle merci consegnate, loro immagazzinamento e distribuzione alle aree di competenza; valutazione delle forniture e dei fornitori secondo le modalità previste dal sistema di Qualità dell’Agenzia.
-Attività di gestione dei rifiuti speciali (registrazione e stoccaggio) delle pratiche amministrative relative (compilazione registri di carico e scarico).
-Attività di sorveglianza durante la consegna e il ritiro delle bombole di gas tecnico presso il deposito.
– Sostituzione e collegamento delle bombole di gas tecnico sulle relative rampe.
Oltre a dover svolgere le mansioni da magazziniere vero e proprio (cioè carico/scarico merci, trasporto forniture nei laboratori, ecc) devo svolgere anche mansioni specifiche di “operatore tecnico” cioè: scarico/carico di bombole del gas e del lavaggio vetreria, la sostituzione e l’allacciamento delle bombole del gas del laboratorio, il trasporto in magazzino dei rifiuti speciali, ecc…..e tutto questo ad un coadiutore amministrativo! (praticamente in oltre il 50/60% dell’orario di lavoro svolgo attività che nulla hanno a che vedere con l’utilizzo del pc, di software, delle modulistica, ecc)….
i miei quesiti principali sono questi:
1 è legale tutto cio’? le mansioni da “magazziniere” possono essere definite “mansioni equivalenti”? come potrei tutelarmi? che azioni potrei intraprendere?
2 nel caso sollevi formalmente la questione l’ente potrebbe obbligarmi a cambiare profilo professionale? (io non voglio assolutamente cambiarlo, tra l’altro ho iniziato a mandare istanze di mobilità in altri enti e non vorrei mi compromettesse una futura mobilità)
In attesa di un riscontro e di un preventivo (e delle istruzioni per il pagamento) rimango a disposizione se avete necessità di altri dati, informazioni o modulistica.
*****
Ai sensi dell’attuale normativa così come modificata, è compito dei dirigenti curare l’inserimento di ogni dipendente nella propria struttura, attraverso una chiara definizione del ruolo organizzativo ricoperto, delle responsabilità, delle mansioni assegnate e degli obiettivi della propria attività. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito della categoria e posizione di inquadramento.
Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della categoria o della posizione superiore ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, a compiti e mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente della struttura organizzativa cui è assegnato, senza che ciò comporti alcuna variazione agli effetti giuridici ed economici. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria o alla posizione di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore.
Pertanto rispondendo al suo primo quesito, nel caso voglia contestare le mansioni assegnate è necessario procedere con: immediata e motivata contestazione a chi l’ha impartita, dichiarandone le ragioni e nel caso la disposizione venga rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo.
Solo per oggettive esigenze di servizio possono essere conferite ai dipendenti mansioni superiori:
a) nel caso di vacanza di un posto della dotazione organica, per un periodo non superiore a sei mesi dal verificarsi della vacanza, prorogabili di ulteriori sei mesi;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di durata dell’assenza, escluso il periodo di ferie.
2. L’attribuzione temporanea di mansioni superiori può essere disposta, nei casi di cui al comma 1, qualora non sia possibile attribuire le mansioni ad altro personale di pari categoria o posizione, al personale prescelto, di norma, nell’ambito della stessa struttura organizzativa, in possesso:
a) di idoneità già conseguita in concorsi o selezioni precedenti relativi al profilo professionale per cui è disposta l’attribuzione temporanea di mansioni superiori;
b) in via subordinata, dei requisiti richiesti per l’accesso al posto per cui è disposta l’attribuzione temporanea di mansioni superiori.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), le mansioni superiori possono essere attribuite a condizione che siano avviate le procedure per la copertura del posto vacante e fino all’espletamento delle stesse.
4. L’attribuzione temporanea di mansioni superiori è disposta con provvedimento del dirigente preposto alla struttura organizzativa presso la quale il dipendente è destinato a svolgere le mansioni superiori e previo parere favorevole del dirigente della struttura di provenienza.
5. Il dipendente ha diritto, per il periodo di effettivo espletamento delle mansioni superiori, a percepire il trattamento economico di base ed accessorio previsto per il posto per il quale sono conferite le mansioni.
“Si segnala all’uopo che per alcuni sindacati il CCNL comparto sanità è stato abbastanza criticato soprattutto nella parte in cui il CCNL non tiene in considerazione e non premia in alcun modo la competenza dimostrata e la professionalità degli operatori non medici;
non obbliga i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ad impegnare somme per la riqualificazione del personale (a discapito della qualità dei servizi e delle prestazioni all’utenza);
non riconosce le mansioni superiori svolte dalla quasi totalità degli addetti non medici per esigenze dell’Azienda;
non chiarisce i criteri di ripartizione degli incentivi di produttività e del “fondino” tra, i non medici che hanno il contratto ed i medici e la dirigenza non medica che sono regolati da una normativa diversa.”
Più specificatamente nel suo caso si fa notare che la stipula del contratto si è realizzata il 06/03/2018, mentre la scheda personale delle mansioni le è stata notificata il 15/10/2018.
In subordine si specifica che appartengono alla categoria B i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonche’ autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima.
Appartengono altresì a questa categoria – nel livello B super (Bs)
i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse.
Per quanto concerne le mansioni proprie del Coadiutore amministrativo – questi svolge nell’unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, l’archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l’applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici e complesse di natura contabile, anche con l’ausilio del relativo macchinario, la
stesura di testi mediante l’utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l’attività di sportello.
Alla luce delle considerazioni fin d’ora svolte il problema è che lei ha accettato le mansioni come da scheda personale e pertanto ha accettato di sostituire e collegare bombole di gas e di gestire i rifiuti speciali secondo pratiche amministrative, ecc.
Il problema dei rifiuti speciali va affrontato con una visione normativa ex decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., orbene la gestione di tali rifiuti va fatta secondo tale normativa.
La gestione dei rifiuti prodotti in ambito sanitario riguarda la corretta raccolta, lo stoccaggio e le modalità di smaltimento e intende affrontare uno dei problemi più spinosi del mondo ospedaliero che nasce dal letto del paziente, coinvolge gli operatori sanitari e ha un impatto rilevante sull’economia e sull’ambiente. Un dipendente ASL per esempio, di categoria O.S. o infermiere può essere adibito oltre alle altre mansioni, anche al trasferimento interno alla struttura dei rifiuti speciali dalle sedi di conferimento fino deposito temporaneo.
Per il profilo professionali del livello economico B super (Bs) sono previste due figure lavorative:
1)Operatore tecnico specializzato.
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di
appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed segue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse.
A titolo esemplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato, l’elettricista e l’idraulico impiantista manutentore, l’autista di autoambulanza.
Tale profilo diventa ad esaurimento, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del presente contratto.
2)Operatore socio-sanitario.
Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello
sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e socio-sanitario
residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente.
Concludendo, a nostro parere le mansioni inerenti il suo profilo riguardano sia attività tecniche che amministrative.
Licenziamento dei dipendenti pubblici
In tema di licenziamento disciplinare dei pubblici dipendenti a seguito di sentenza penale di patteggiamento, non si applica la disciplina del procedimento disciplinare prevista, in particolare, quanto ai termini per l’instaurazione e la conclusione del procedimento, dall’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990, sia per la particolare connotazione del procedimento penale che si conclude con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr. Corte cost., sent. n. 197 del 1999), sia per l’inapplicabilità, a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, della disciplina generale e speciale del procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti (artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957 e disposizioni ad esso collegate) in seguito all’entrata in vigore degli artt. 72 e 74 del d.lgs. n. 29 del 1993 (di attuazione della legge n. 421 del 1992, di privatizzazione del pubblico impiego), e all’abrogazione di tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari incompatibili con il nuovo regime giuridico del lavoro pubblico.
Mobilità da ente pubblico economico ( Agenzia Entrate Riscossione) a ente pubblico, soprattutto nel caso di esubero personale e incompatibilità ambientale dovuta a vessazione e mobbing, con stato di salute ” stress e depressione”
La mobilità da ente pubblico economico ad ente pubblico e viceversa sempre possibile ma necessita del preventivo nulla osta dell’amministrazione (datore di lavoro in uscita) e un
corrispondente Avviso di Mobilità volontaria pubblicato da altra pubblica amm.
Nella fattispecie stiamo parlando della c.d. mobilità intercompartimentale ex art. 30 del d.lgs. n.165 del 2001.
Infatti c’è un dipendente del Comune che attraverso la mobilità è stato trasferito volontariamente presso l’Agenzia delle Entrate di Bari.
Inoltre è sempre possibile l’interscambio tra dipendenti pubblici, anche dell’Agenzia delle Entrate, con altro ente pubblico tuttavia è necessario che il personale interessato sia di pari profilo giuridico ed economico. Infatti l’art.30 del D.Lgs.n.165/2001, ai fini dell’attuazione della mobilità volontaria fra enti ed amministrazioni, anche di diverso comparto, richiede espressamente che si tratti di dipendenti in possesso della “medesima qualifica” connessa al posto vacante dell’organico da ricoprire presso l’amministrazione di destinazione.
Eccezioni: la giurisprudenza “non ritiene possibile una forma di mobilità intercompartimentale che comporti la necessità di una radicale e profonda modifica dello specifico profilo professionale (e quindi del bagaglio professionale) già posseduto dal dipendente che viene trasferito e spetta al singolo ente valutare la effettiva sussistenza del requisito della corrispondenza del profilo e della categoria del posto disponibile presso lo stesso e la posizione di inquadramento posseduta dal lavoratore che aspira alla mobilità presso l’ente di appartenenza.
Per quanto concerne l’esubero di personale, è una situazione che viene acclarata con tanto di provvedimento amministrativo e segue un ciclo burocratico che esula dalla mobilità volontaria ed abbraccia quella obbligatoria, ma non riguarda il suo caso…
Venendo al punto della suo stato di salute: se la sua depressione e stress è causa dal mobbing sul posto di lavoro, questo va provato con una documentazione tale da determinare che gli atti e i comportamenti posti in essere in ufficio hanno un nesso causale con la sua patologia.
Le prove devono essere gravi, precise e concordanti, altrimenti perderà la causa.
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere:
a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo,
direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) nesso eziologico tra le condotte descritte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi.”_ (Cass. Lavoro sent. 2148/2017). In via generale è legittimo ex art. 2103 formulare domanda di trasferimento al proprio datore di lavoro, per incompatibilità aziendale e qualora tale incompatibilità determini
disorganizzazione e disfunzione nell’unità produttiva: ma questa situazione prevede il caso in cui sia Lei stessa a provocare disfunzioni in ufficio…
Il trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare, trovando la sua ragione nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di
cui all’art. 2103 cod. civ. La sua adozione è subordinata ad una valutazione discrezionale dei fatti che possono fare ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell’ufficio,
l’ulteriore permanenza dell’impiegato in una determinata sede.
Tuttavia e ripeto, queste osservazioni riguardano il caso in cui sia il suo datore di lavoro a volerla trasferire. Infine non è escluso che possa tentare una causa di lavoro chiedendo al giudice di essere trasferita presso altro ufficio, ma non verso un altro ente: in questo caso la strada da percorrere è veramente dura per le motivazioni già spiegate.
Dimostrare il mobbing e il nesso causale tra la patologia di cui soffre e tutti i comportamenti illeciti perpetrati in ufficio è molto difficile e il giudice, solo dopo aver verificato la condizione del mobbing, con tanto di CTU e altre indagini documentali, di cui Lei dovrà fornire
prova (precisa, grave e concordante), potrà eventualmente ordinare un trasferimento presso altra sede della stessa Agenzia delle Entrate.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 1 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 225/2016, l’Agenzia delle entrate, in data 21 giugno 2017, ha acquistato la piena ed esclusiva titolarità del pacchetto azionario di Equitalia S.p.a. detenuto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (per una partecipazione pari al 49% del capitale sociale), divenendo,
conseguentemente, unico socio della suddetta S.p.a.
Ai sensi della medesima disposizione, a decorrere dal 1° luglio 2017, le società Equitalia S.p.a. e Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. sono state sciolte, cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza procedura di liquidazione. Entro la predetta data, le azioni di Equitalia Giustizia S.p.a., detenute da Equitalia S.p.a., sono state cedute a titolo gratuito al Ministero
dell’economia e delle finanze.
A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2017, è stato istituito l’ente Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, strumentale dell’Agenzia delle entrate, incaricato dello svolgimento dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, ex art. 3, comma 1,
del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, in legge n. 248/2005.
L’ente Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrato a titolo universale nei rapporti
giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte (Equitalia S.p.a. ed Equitalia Servizi di riscossione S.p.a.)
Roma, 29/09/2017
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
e PRESIDENTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
Si specifica che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
Personale UNEP è personale speciale?
Il personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. UNEP), rientra a pieno titolo tra i destinatari del c.c.n.l. – comparto “Ministeri” – (D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593), di cui al provvedimento (di autorizzazione) del P.C.M. del 3 marzo 1995, non costituendo più una “carriera speciale”, bensì uno specifico “profilo professionale” dei dipendenti dello Stato (di cui al d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44), come tale assoggettato alle disposizioni del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nell’attuale d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ne consegue che, pur persistendo la normativa speciale quanto a funzioni e disciplina del rapporto di impiego, gli addetti all’UNEP fanno parte, in ogni caso, del pubblico impiego e, quindi, in relazione al loro operato deve ritenersi ammissibile la responsabilità del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 28 Cost.
Esercizio dell’attività amministrativa e risarcimento del danno
Il diritto del privato al risarcimento del danno prodotto dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, ha attuazione diversa a seconda della natura dell’interesse legittimo nel senso che, se l’interesse è oppositivo, occorre accertare se l’illegittima attività dell’Amministrazione abbia leso l’interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio, mentre, se l’interesse è pretensivo, concretandosi la sua lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa applicabile, la fondatezza o meno della richiesta della parte, onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole. (Nella specie, sulla scorta dell’enunciato principio e pervenendo alla cassazione con rinvio dell’impugnata sentenza, la S.C. ha rilevato, nel regime del lavoro pubblico precedente la privatizzazione, la tutelabilità in sede risarcitoria della situazione giuridica dedotta dal partecipante ad un concorso per l’assunzione di vigile urbano da parte di un comune, la cui posizione era stata illegittimamente pretermessa, in favore di altri candidati aventi posizione inferiore in graduatoria).
Assunzione di nuovo personale nel pubblico impiego e concorsi pubblici
In materia di lavoro pubblico contrattualizzato, al bando di concorso per l’assunzione di nuovo personale va riconosciuta la duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo, quale atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento, e di atto negoziale, in quanto proposta al pubblico sia pure condizionata all’espletamento della procedura concorsuale e all’approvazione della graduatoria; analoga duplicità presenta l’atto di approvazione della graduatoria, che costituisce, ad un tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e l’atto, negoziale, di individuazione del futuro contraente, da cui discende il diritto all’assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo dell’amministrazione, assoggettato al regime di cui all’art. 1218 cod. civ.. Ne consegue che, in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che l’ente pubblico dimostri che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, dovendosi escludere che l’onere di tale dimostrazione possa ritenersi assolto con la mera deduzione di difficoltà finanziarie. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha pure rilevato che la Comunità Montana aveva, nello stesso arco temporale, proceduto a nuove assunzioni e aveva fatto ricorso a consulenze esterne).
Dirigenti pubblici
In materia di dirigenza nel pubblico impiego privatizzato, al direttore del mercato ittico, già inquadrato come funzionario della carriera direttiva “preposto ad una unità amministrativa” ai sensi dell’art. 8 della legge n. 125 del 1959 e dell’art. 4 del d.m. 10 aprile 1970 di attuazione, non può essere riconosciuta la qualifica dirigenziale, né può essere estesa automaticamente la successiva disciplina introdotta con il d.P.R. n. 748 del 1972 – il cui attuale assetto normativo è compendiato nel d.lgs n. 165 del 2001 – dovendosi escludere che la qualifica di dirigente possa essere attribuita sulla base della mera valutazione delle mansioni svolte, ove le stesse non siano state, mediante adeguati atti normativi e organizzativi, preventivamente indicate come compiti per i quali è richiesta la qualifica dirigenziale e non vi sia stato il conferimento di uno specifico incarico della medesima natura (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha pure evidenziato che già la giurisprudenza amministrativa, anteriore al 1998, aveva ritenuto che la posizione di direttore di mercato all’ingrosso andasse inquadrata nell’ottavo livello previsto dal d.P.R. n. 191 del 1979, livello attualmente corrispondente alla categoria D del c.c.n.l. comparto Regioni ed autonomie locali personale non dirigente del 31 marzo 1999). (Rigetta, App. Palermo, 06 luglio 2004) Sez. lavoro, Sent. n. 20311 del 23-07-2008 (ud. del 26-03-2008), L.A. c. Comune di Trapani (rv. 604539).
Sono un dipendente statale, assistente tecnico presso un istituto tecnico commerciale. posso costituire una società srl per fare una start up ove dove sono socio e andrei ad acquisire il 40% del capitale ma senza apportare lavoro?
Certamente sì, a patto di
-non entrare a far parte del consiglio di amministrazione della SRL
-non essere l’amministratore delegato, ovviamente
-non fornire, quanto meno ufficialmente, alcun apporto di lavoro
-non assumere alcuna carica che possa comportare l’espletamento di poteri decisionali, gestionali.
Si consiglio inoltre di far risultare tutto questo dall’atto costitutivo e dallo statuto, in modo da avere sempre a disposizione la documentazione più idonea da produrre al datore di lavoro in caso di controllo. Ciò premesso, non si tenuti a comunicare al datore di lavoro, il proprio investimento, perché trattasi di puro investimento di capitali, come se avessi acquistato un pacchetto azionario di AMazon o Eni nulla di più e nulla di meno.
Essere un pubblico dipendente non ti impedisce di investire liberamente il tuo denaro. Non vi è violazione dell’articolo 2105 del codice civile, né del testo unico pubblico impiego (decreto legislativo 165 del 2001).
Art. 2105 del codice civile. Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Una dipendente dell’INPS della provincia di Bolzano reclama di aver diritto all’indennità “de qua” nella misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione Trentino Alto Adige
L’art. 39 dell’accordo collettivo stipulato il 14 febbraio 2001 ad integrazione del ccnl per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici stipulato il 16 febbraio 1999 deve essere interpretato nel senso che l’indennità di bilinguismo ivi prevista spetta nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione Trentino Alto Adige, con decorrenza dal 15 febbraio 2001, giorno successivo alla sottoscrizione del contratto stesso, senza tuttavia che essa possa considerarsi parte della retribuzione base, atteso che dalle specifiche previsioni contenute nei due contratti sulla struttura della retribuzione, e in particolare dalla distinzione, contenuta nell’accordo del 2001 (art 29, lett. a) e b del comma 2), fra retribuzione base mensile e retribuzione globale di fatto, emerge che in quest’ultima sono comprese “le indennità contrattuali percepite nell’anno di riferimento”.
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