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Sono un dirigente presso un Comune da meno di 3 anni ed ho vinto una selezione di mobilità presso un altro Comune, ma il Comune di appartenenza non rilascia il nullaosta. Personalmente ho provveduto a comunicare il preavviso di 4 mesi ai sensi dell’art.16 del CCNL dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni – Enti Locali
La domanda è:
è possibile rinunciare al preavviso e stabilire una data di trasferimento, in accordo con il Comune ricevente, anteriore alla data di scadenza dei 4 mesi?
Attendo vostre comunicazioni circa il costo della consulenza e saluto cordialmente.
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Considerato che l’art. 16 citato prevede che nel caso in cui il dirigente presenti domanda di trasferimento ad altra amministrazione del Comparto che vi abbia dato assenso, il nullaosta dell’amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di 4 mesi.
Che in ogni caso le norme generali sulla Mobilità, così come modificate, stabilisce che resta obbligatorio l’assenso dell’amministrazione cedente
in tre casi:
– posizioni motivatamente infungibili;
– personale assunto da meno di tre anni;
– quando il soggetto che richiede la mobilità abbia una “qualifica” per la quale nell’ente di appartenenza via sia “una carenza di organico superiore al 20 per cento”.
Ritornando all’articolo 16 del Ccnl 23.12.1999 è ancora dibattuto se la norma contrattuale, dopo la riscrittura dell’articolo 30 del d.gs 165/2001 a seguito del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, è tutt’ora applicabile, posto che ai sensi del comma 2.2 di detto articolo “Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2”.
D’altronde l’Aran ha affermato genericamente che questa disciplina contrattuale non sembra essere ulteriormente applicabile alla luce della
nuova formulazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114” – lasciando nelle mani dell’Amministrazione il potere discrezionale di decidere cosa fare nella gestione delle risorse umane, anche in tema di mobilità del personale dirigenziale.
In pratica l’articolo 16 continua ad applicarsi non essendo contrario e in violazione dell’obbligo delle amministrazioni di esprimere il nulla
osta e che quest’ultimo possa essere reso nella forma del preavviso.
I 4 mesi di preavviso sono praticamente funzionali alle operazioni di revisione organizzativa.
Tuttavia si evidenzia che l’intera disciplina della dirigenza pubblica è orientata alla massima flessibilizzazione del rapporto di lavoro, ma nella pratica la riforma sulla dirigenza non è ancora andata a buon fine, e in fin dei conti le Pubbliche Amministrazioni conservano ancora un gran potere discrezionale sull’istituto della mobilità.
In conclusione, alla domanda: <<è possibile rinunciare al preavviso e stabilire una data di trasferimento, in accordo con il Comune ricevente, anteriore alla data di scadenza dei 4 mesi?>> – la risposta è: No, piuttosto è più probabile accordarsi con il datore di lavoro circa
la riduzione della tempistica del preavviso prevista ex lege (4 mesi) e, in seguito con il Comune ricevente.
Cordialmente.
Lo staff legale di MobilitanelPubblicoimpiego.it