Concorso per dirigenti: no grazie all'articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali – Mobilità nel pubblico impiego

L’accesso alla Pubblica amministrazione, quale reclutamento della dirigenza pubblica, è legata al rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. Da questi principi consegue l’obbligo di espletare un concorso pubblico ovvero apposite procedure selettive che assicurano il rispetto degli stessi.

Il principio del buon andamento dell’azione amministrativa si sostanzia nell’obbligo della p.a. di perseguire la migliore realizzazione dell’interesse pubblico in modo che ci sia congruità tra azione e fini da perseguire.

Nonostante ciò anche gli enti locali devono esperire preventivamente la procedura della mobilità di cui al d.lgs. 165/2001 per l’accesso alla qualifica dirigenziale: ma grazie all’autonomia organizzativa riconsciuta dalla Costituzione, gli Enti locali possono nelle ipotesi previste dall’articolo 110 TUEL coprire posti di qualifihce dirigenziali senza concorso pubblico mediante contratti a tempo determinato che comunque non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia e delle Città di Metropolitane,

Bene è evidente l’intente politico del legislatore nel legiferare tale apposite procedure con la conseguenza che i fortunati acquisiscono in tal modo, con procedure ad hoc regolarmente adottate, un’esperienza dirigenziale, oltre a tutti i vantaggi stipendio e responsabilità, sovente richiesta come accesso al pubblico impiego con qualifica dirigenziale.

Tuttavia nel caso si intende stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla copertura di un posto dirigenziale vacante in dotazione organica, si dovrà procedere mediante assunzione con pubblico e rituale concorso.

A tal proposito giova ribadire che in un ordinamento democratico il concorso pubblico deve garantire il migliore strumento di selezione tecnica obiettiva dei più validi anche per il reclutamento dei dirigenti pubblici, soprattutto per il fatto che i dirigenti sono soggetti a chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione.

In questo contesto si ricordano le vicende assurde dei concorsi dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate. E’ bene comunicare che i punti fondamentali relativi all’accesso del dirigente nelle sue prerogative consistono nel reclutamento in ruolo volto ad instaurare a seguito di un concorso pubblico un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato ed il conferimento dell’incarico di funzioni dirigenziali caratterizzato dalla temporaneità dell’incarico.

Come si diceva grazie all’autonomia organizzativa riconosciuta agli Enti Locali dalla Costituzione stessa :), ai sensi dell’articolo 110 comma 1 e 2, TUEL, è possibile assumere dirigenti relativamente a posti vacanti in pianta organica o anche al di fuori di essa, con rapporto a termine. In particolare l’art. 110 Tuel prevede che lo statuto dell’ente posso direttamente prevedere di coprire posti di qualifica dirigenziale vacanti nella dotazioni organica, nell’ambito di quote individuate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in misura in ogni caso non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica e comunque per almeno una unità.

Per modellare un po’ questo particolare accesso al pubblico per i soli dirigenti, (si nasce con la camicia), la Corte dei Conti ha affermato che occorre procedere alla previa pubblicazione di un avviso di selezione che corrisponde ad un principio di buona amministrazione e che la scelta del soggetto da incaricare deve scaturire da una valutazione approfondita, anche se informale, dei diversi candidati. Ecco come risuscita il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico: quindi chi può averle? colui che è entrato già nelle grazie di queste procedure, salvo veri dirigenti competenti (che non acquisiscono la competenza sul campo ma già a priori ne sono dotati).

I limiti percentuali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali a termine a soggetti esterni all’amministrazione sono stabiliti nella dotazione organica: 10% della dotazione dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell’8% della dotazione di quelli appartenenti alla seconda fascia. E’ consentito il ricorso agli incarichi esterni nelle sole ipotesi in cui non sussistono all’interno delle amministrazioni, persone dotate della qualificazione professionale richiesta ( e paradossalmente succede che nessuno degli impiegati già in servizio possiede la qualifica ricercata: mah!) – la scelta per il ricorso all’esterno va in ogni caso motivata.

Natura non concorsuale del conferimento dirigenziale seppure con garanzie pubblicistiche

E’ ormai previsto che il conferimento di incarichi dirigenziali possa avvenire solo previa selezione pubblica volta ad accertare in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.

Anche il Consiglio di Stato ha precisato che la procedura in questione non ha le caratteristiche del concorso pubblico e più precisamente delle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, infatti il giudice competente è il giudice ordinario in caso di controversie.

In pratica si è messo in risalto che la procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali pur dovendo assolvere ad adeguate forme di pubblicità, massima partecipazione e selezione effettiva dei candidati, non ha le caratteristiche del concorso pubblico, non consistendo in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi.

Le procedure selettive di cui all’art. 110 comma 1 TUEL, hanno caratteristiche fiduciarie che non consentono di configurarle come veri e propri concorsi pubblici, ciò stante c’è la necessità che le amministrazioni fissano e indicano in via preventiva dei criteri per la scelta dei dirigenti cui conferire gli incarichi.

La natura fiduciaria dell’incarico trova fondamento nell’esigenza che la selezione degli aspiranti avvenga nel rispetto delle regole della buona fede della correttezza che si impongono ad ogni datore di lavoro e di quelle specifiche imparzialità e buon andamento che l’articolo della Costituzione 97 prescrive per le pubbliche amministrazioni.

Così seppur la procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale non assume le caratteristiche tipiche della concorsualità, presenta caratteri e richiede garanzie pubblicistiche che impongono alla pubblica amministrazione di esercitare la propria discrezionalità gestionale nell’ambito di una serie di limiti. La pubblicità degli incarichi da conferire e dei criteri di scelta nonché l’acquisizione delle disponibilità degli interessati e loro valutazione comparativa richiedono poi la preliminare individuazione del novero dei soggetti tra i quali effettuare la comparazione mediante n preventivo interpello obbligatorio. Trattasi quest’ultimo di un principio così immanente e generale da essere indispensabile anche per attribuire posizioni organizzative.

Quando di parla di scelta fiduciaria di un dirigente si intende quella effettuata per la selezione del migliore 🙂 consentendo così di assicurare la contemporanea soddisfazione delle esigenze della P.A. di trasparenza. Del resto l’ampio margine di discrezionalità dell’amministrazione di cui gode in sede di conferimento dell’incarico dirigenziale è stato temperato.

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