Accesso ai concorsi pubblici – Come si calcola il punteggio finale nei concorsi per esami ?
Art. 7, comma 3, d.p.r. 487/1994 inderogabile
La giurisprudenza ha dichiarato che il criterio della somma aritmetica di tutti i punteggi conseguiti dal candidato, eventualmente previsto dal Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune, non prevale su quello incompatibile della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, stabilito dall’art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994.
In particolare questo Consiglio (sentenza, sez. V, 1° febbraio 2010, n. 397) ha analizzato i rapporti tra la potestà regolamentare degli Enti locali e la normativa statale pervenendo alla conclusione ‘… che di questi meccanismi faccia parte anche il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche si desume non solo dal carattere di disciplina generale dei pubblici concorsi proprio del D.P.R. n. 487/1994, ma dalla necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell’intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all’introduzione di criteri disomogenei da comune a comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite.
Quindi, in fin dei conti, trova applicazione il criterio di attribuzione del punteggio finale fissato dalla disciplina statale ed in particolare dal richiamato art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 487/94, secondo cui il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e delle votazione conseguita nel colloquio.