Coronavirus gli effetti sulla mobilità tra i dipendenti pubblici.
Mentre i tempi concorsuali sono sospesi, come anche mobilità e distacco, nel frattempo tanti sono i bandi di concorso che le pubbliche amministrazioni emanano in periodo di Codvid.
Come se non si volesse fermare la macchina assunzionale e concorsuale nel pubblico impiego: ma di fatto le prove per questi concorsi ad oggi non possono espletarsi.
Pertanto mi chiedo:
“che senso ha mettere carne sul fuoco quando non è ancora possibile mangiarla”?
Ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.
Fermo restando che “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti e che, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”, di seguito si riportano tutti i termini dei procedimenti amministrativi in capo al Dipartimento per la funzione pubblica interessati dalla disposizione.
È sospeso il termine previsto dall’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per la risposta alle comunicazioni presentate dalle pubbliche amministrazioni in materia di mobilità del personale.
Sono altresì sospesi i termini di comunicazione previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia di incarichi e dall’articolo 60 in materia di controllo del costo del lavoro del medesimo decreto legislativo. Sono sospesi i termini per la certificazione dei contratti integrativi di cui all’art. 40-bis, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del 2001, nonché i termini per i preventivi assensi per i distacchi del personale ad ordinamento pubblicistico.
È sospeso il termine di quindici giorni previsto dall’art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la risposta obbligatoria delle amministrazioni interessate rispetto ai chiarimenti e ai riscontri richiesti dall’Ispettorato al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni.
Si ritiene di escludere dalla sospensione, in via interpretativa, i termini relativi a segnalazioni attivate con riferimento all’attuale situazione di emergenza sanitaria.
Rispetto al sistema di banche dati Perla PA, il termine del 31 marzo 2020 è prorogato al 31 maggio 2020 per l’invio da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni e dei dati previsti da GEDAP e Permessi ex lege 104/92, ovvero:
a) delle informazioni relative ai dipendenti che, nell’anno 2019, hanno fruito di permessi, aspettative e distacchi sindacali nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive;
b) dei dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi per l’assistenza a persone disabili o per sé stessi (se disabili), secondo quanto previsto dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall’art. 24 della legge n. 183 del 2010.
Sono sospesi i termini relativi ai soccorsi istruttori, ai preavvisi di rigetto e di cancellazione relativi alla gestione dell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui al DM 2 dicembre 2016.
Sono sospesi i termini relativi ai soccorsi istruttori, alle richieste di invio di documenti/certificazioni propedeutici alla sottoscrizione della convenzioni per il finanziamento dei progetti sperimentali in materia di innovazione sociale (Avviso pubblico del 5 aprile 2019).
Sono sospesi i termini di cui alla direttiva 2/2019 recante “misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche” per la compilazione e l’invio degli allegati n. 1 e 2 alla direttiva (Relazioni CUG).
In ogni caso: Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti. Con priorità per quelli da considerare urgenti e che, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”
Alcune indicazioni utili per il mondo del lavoro dei dipendenti pubblici
Il periodo di prova del dipendente assunto dalla PA può essere svolto in smart working?
Si. Il periodo di prova non è incompatibile con lo smart working che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Ai fini del compimento del periodo di prova, infatti, si tiene conto del servizio effettivamente prestato che, nel caso dello smart working, è svolto in modalità agile.
Le PA garantiscono che i dipendenti in smart working non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera (art. 14 legge 124/2015).
Il personale in smart working ha diritto al buono pasto?
No. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, con riferimento allo smart working definiscono gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto.
Ciascuna PA, dunque, assume le determinazioni di competenza sull’attribuzione del buono pasto ai dipendenti in smart working, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
lavoratore, in attesa che l’amministrazione provveda a fornire il supporto tecnologico adeguato per il ricorso allo smart working, può essere esentato dal servizio come stabilito dall’art. 87, comma 3 del D.L. 18/2020?
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione (art. 87, comma 2, D.L. 18/2020).Ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio solo a seguito dell’utilizzo di strumenti alternativi: ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione e altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva (art. 87, comma 3, D.L. 18/2020).
E’ possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?
Si. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile che non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo e dai processi di gestione dell’emergenza.
È necessario che il dipendente inoltri specifica richiesta per accedere allo smart working?
No. Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PA per cui il datore di lavoro è parte attiva nel proporre il ricorso dell’istituto ai propri lavoratori. Per garantire la massima applicazione dello smart working, le PA prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, escludendo appesantimenti amministrativi, e favorendo la celerità dell’autorizzazione (ad. es. ricorso a scambio di mail con il dipendente per il riconoscimento dello smart working piuttosto che predisposizione di moduli da compilare o adozione di provvedimenti amministrativi).
https://mobilitanelpubblicoimpiego.it/sfoglia-gli-annunci-di-interscambio/