Come ricevere il Bonus bebè 2021

Rilascio della procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per nascite, adozioni o affidamenti preadottivi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

E’ stata rilasciata la procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per le nascite, le adozioni o gli affidamenti preadottivi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.


La prestazione infatti, istituita dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stata estesa anche ad ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021 (cfr. l’articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), secondo la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In via transitoria, al fine di evitare un eventuale pregiudizio del diritto dei potenziali beneficiari, per le nascite/adozioni/affidamenti già avvenuti a partire dal 1° gennaio 2021, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

Nel rispetto di tale termine, in presenza di tutti i requisiti, l’assegno di natalità è riconosciuto a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne (cfr. l’articolo 4 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2015) per la durata massima di 12 mensilità. Resta fermo che, per le domande presentate tardivamente, l’assegno di natalità, ove spettante, decorre dal mese di presentazione della domanda e comprende le sole mensilità residue fino al compimento di un anno dall’evento (nascita, adozione o affidamento).


Ciò premesso, si precisa che il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso.
Nascita (o adozione o affidamento) avvenuta il 15 aprile 2020. Se la domanda viene presentata tempestivamente (cioè entro 90 giorni dall’evento) la prestazione, ove spettante, decorre dal mese in cui si è verificato l’evento (aprile 2020) fino al compimento di un anno dall’evento (marzo 2021). Se la domanda viene presentata successivamente al termine stabilito (cioè oltre i 90 giorni dall’evento) la prestazione, ove spettante, decorre invece dal
mese di presentazione della domanda e spetta fino al compimento di un anno dall’evento. Il termine ultimo per la presentazione della domanda, nel caso in esempio, è il 31 marzo 2021.

Modalità di presentazione delle domande


La domanda di assegno deve essere inoltrata dagli aventi diritto esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo (nell’ipotesi di nascite gemellari o adozioni plurime, ossia avvenute contestualmente, sarà necessario presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato), tramite i seguenti canali: portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
Oppure: contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Assegno di natalità” e selezionando tra i risultati il Servizio “Assegno di natalità – Bonus Bebè (Cittadino)” o, per gli intermediari, “Assegno di natalità – Bonus Bebè (Patronati)”.


Si rappresenta che nel 2021, in considerazione della durata del beneficio che spetta fino al compimento del primo anno di età del bambino o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione, è ancora possibile presentare domanda per gli eventi di
nascita/adozione/affidamento preadottivo avvenuti nel corso del 2020.

ISEE e importi del bonus

Come noto, la prestazione è stata estesa con criterio “universalistico” e ricalcolata in base a nuove soglie di ISEE per effetto della disciplina introdotta all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Pertanto, nel caso in cui il richiedente presenti domanda di assegno in assenza di ISEE valido e non sia quindi possibile individuare la fascia ISEE di riferimento, purché sussistano tutti gli altri requisiti, la prestazione viene erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo (cfr. la circolare n. 26/2020). L’Istituto in questi casi invia un’apposita comunicazione al richiedente nella quale chiarisce che il riconoscimento dell’importo minimo dell’assegno è legato appunto alla mancanza di un ISEE valido.

Si ricorda che nel caso di presentazione di ISEE in data successiva alla domanda di assegno di natalità, l’importo dell’assegno verrà eventualmente integrato nella misura dovuta per la fascia ISEE di riferimento a partire dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido. La presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda (o successivamente alla presentazione della stessa) comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (o 96 euro in caso di figlio successivo al primo). Il richiedente la prestazione può tuttavia regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della DSU, in una delle modalità indicate dall’Istituto: presentando idonea documentazione; presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; rettificando la DSU con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale).

L’INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN), cui si aggiunge il pagamento su conto corrente estero Area SEPA. In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il Modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili della prestazione oggetto del presente messaggio, estesa anche all’anno 2021, secondo la previsione di cui all’articolo 1, comma 362, della legge n. 178/2020, con onere a carico del bilancio dello Stato, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia), si istituiscono i seguenti conti:

  • GAT30514 – Assegno di natalità di cui all’ articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre
    2020, n. 178;
  • GAT10514 – Debiti per gli assegni di natalità di cui all’ articolo 1, comma 362, della legge
    30 dicembre 2020, n. 178.
    La procedura gestionale che consente la liquidazione degli assegni ai beneficiari utilizzerà la consueta struttura dei biglietti contabili in uso per i pagamenti accentrati.
    Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati dalla procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti di Banca d’Italia, al conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del seguente nuovo codice bilancio: “3249” – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegno di natalità di cui allo articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – GAT.
    Per eventuali recuperi dell’assegno in argomento, si istituisce il seguente nuovo conto:
    GAT24514 – Entrate varie – Recuperi e re-introiti dell’assegno di natalità corrisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  • Al citato conto di recupero, viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il seguente codice bilancio di nuova istituzione: “1192” – Recupero dell’assegno di natalità di cui all’ articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – GAT. Eventuali partite creditorie, risultate al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla citata procedura “Recupero crediti per prestazioni”, a tal fine opportunamente aggiornata.

  • Il codice bilancio “1192” andrà utilizzato per evidenziare altresì, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti per prestazioni divenuti inesigibili. I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale. Per completezza di trattazione, si precisa che per l’assegno di natalità di cui alla legge n.
    190/2014, alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e alla legge n. 160/2019, restano confermate le istruzioni contabili a suo tempo fornite con la circolare n. 93/2015, paragrafo 12, con il messaggio n. 5981/2015 in materia di riemissioni in pagamento a seguito di riaccrediti, con la circolare n. 50/2018, con la circolare n. 85/2019 e da ultimo con la circolare n. 26/2020.