Come ottenere la pensione per inabilità assoluta permanente nel pubblico impiego


Tutti i lavoratori dipendenti pubblici, iscritti all’assicurazione ex INPDAP, con inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio. Non è necessaria una menomazione altamente invalidante (diversamente dal caso della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa), ma deve essere tale comunque da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.

Che anzianità di servizio bisogna avere per ottenere la pensione per inabilità assoluta permanente nel pubblico impiego?


È necessario avere 15 anni di servizio utile (14 anni, 11 mesi e 16 giorni), anche non continuativi, a prescindere dall’età anagrafica (Legge n. 379/55 – DPR n. 1092/73).

Come avviene il calcolo della pensione?


I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base dell’effettiva anzianità contributiva maturata al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

Questo determinerà che l’assegno risulti inferiore a quello spettante per la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.


Incompatibilità e cessazione dall’attività lavorativa


La pensione è parzialmente cumulabile con i redditi di lavoro autonomo.

Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte


È una prestazione che viene erogata nel caso ci sia dispensa dal servizio per inidoneità permanente alle mansioni. L’Amministrazione datore di lavoro si impegna a cercare un’altra mansione, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori.

Se esiste questa possibilità, verrà collocato in un’altra mansione, che dovrà essere dello stesso livello, anche retributivo.
Se il livello è inferiore, avrà comunque diritto allo stesso trattamento retributivo (art. 9 D.P.R n. 191/1979, per il personale degli Enti locali).

Se non è stata trovata un’altra mansione, il lavoratore viene collocato a riposo, ovvero dispensato dal servizio per motivi di salute e gli viene erogato il trattamento economico (pensione), sempre che sussistano i seguenti requisiti di anzianità contributiva:


 per i lavoratori dipendenti di ENTI LOCALI
se ha maturato 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile, a prescindere dall’età anagrafica, spetta la pensione
 per i lavoratori dipendenti STATALI (dal 1 gennaio 1998) se ha maturato 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile, a prescindere dall’età anagrafica, spetta la pensione

Calcolo della prestazione


Anche in questo caso i criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione (come nel caso dell’inabilità ad ogni proficuo lavoro) va determinata, calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.