Adesione alla definizione agevolata
Se hai debiti con il tuo Comune presenta l’istanza di definizione agevolata entro e non oltre il 30 settembre: così facendo si evita di pagare di più ovvero la parte che si riferisce alle sanzioni oltre al tributo evaso. L’istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell’istanza, l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto.
Nell’ istanza il debitore indica altresì il numero di rate che intende pagare di cui l’ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
Dove si presenta l’istanza di adesione agevolata?
La presentazione potrà avvenire mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all’Ufficio Protocollo dell’Ente o a mezzo posta con raccomandata A.R.
Soggetti interessati e soggetti esclusi
Si possono avvalere delle agevolazioni di cui al presente regolamento tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita. Anche gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
a) siano stati destinatari di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
b) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 30 settembre;
c) non hanno pagato in tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
d) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31 dicembre 2017;
Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31 dicembre 2017 atti di ingiunzione fiscale a seguito di avvisi di accertamento definitivi.
Cosa può essere oggetto della definizione agevolata?
È ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche per il tramite delle società concessionarie della riscossione coattiva iscritte nell’albo previsto dall’articolo 53 del D.lgs. n. 446/1997. Relativamente alle entrate tributarie non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni determinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, versando:
a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
b) le spese relative alla riscossione coattiva;
c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:
a) somme a titolo di recupero di aiuti di Stato illegittimi;
b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) sanzioni propriamente penali;
d) sanzioni diverse da quelle contributive e tributarie.
Per le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30.4.1992, n.285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi inclusi quelli di mora e quelli di cui all’art.27, comma 6, della Legge 24.11.1981, n.689.
A seguito della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza. Il Comune e i Concessionari, relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell’istanza e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.