Nell’ambito della programmazione triennale del personale l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato e determinato per un periodo superiore a dodici mesi sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Prima di avviare le procedure di assunzione di personale secondo il piano triennale dei fabbisogni del personale approvato dal Consiglio metropolitano, la Città metropolitana effettua la comunicazione di rito ex art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la ricollocazione del personale in disponibilità presso altre Amministrazioni.
Prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico secondo il piano triennale dei fabbisogni del personale approvato dal Consiglio Metropolitano, la Città metropolitana di Bari provvede ad avviare la mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i..
La Città metropolitana di Bari prima di procedere alla copertura di posti vacanti in organico mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali pubbliche in corso di validità effettua la richiesta di assegnazione del personale in disponibilità ai sensi del citato art. 34 bis d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.