Dal 1 aprile 2023 la retribuzione del dipendente pubblico sarà composta nella seguente maniera:
La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:
a) stipendio, che si compone di:
stipendio tabellare corrispondente all’area di inquadramento;
differenziale stipendiale, secondo la nuova disciplina di cui all’art.14 (Progressioni economiche all’interno delle aree) a cui si applicano i medesimi effetti previsti all’art. 77 (Effetti dei nuovi stipendi);
b) retribuzione individuale di anzianità;
c) altri compensi e indennità previsti in base al CCNL;
d) altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge;
e) compensi per lavoro straordinario;
f) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale.
Le voci di cui alle lettere a) secondo alinea e b) sono corrisposte “ove acquisite”, mentre le voci dalla lettera d) alla lettera e) sono corrisposte “ove spettanti”. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue:
a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art.29, comma 4, del CCNL del 22.01.2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui all’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le Aree).
c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all’art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall’importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno di riferimento, ivi compresa l’indennità di comparto di cui all’art.33 del CCNL del 22.01.2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto, ai sensi dell’art.22 del CCNL dell’1.04.1999 si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all’art. 38 (Ferie, recupero festività soppresse), comma 6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
Incrementi degli stipendi tabellari
Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 64 del CCNL del 21.05.2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella D, con le decorrenze ivi stabilite.
Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella E.
A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 66 (elemento perequativo) del CCNL 21.05.2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della L. n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella allegata Tabella F.
Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 440, lett. a) della L. n. 145/2018.
Tali incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 76 del nuovo CCNL hanno effetto, dalle
singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle D ed E, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.
Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall’art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
Sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS nello stipendio tabellare di cui all’art. 29, commi 3 e 4, e di cui all’art. 30, comma 3, del CCNL del 22.1.2004