Attivare un contratto a tempo determinato, ex art. 90 del TUEL, con un lavoratore già dipendente dell’Ente, assunto con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria D, profilo professionale tecnico, in possesso dei titoli previsti, applicando al medesimo il contratto collettivo nazionale della dirigenza degli enti locali e sottoscrivendo con il medesimo il relativo e conseguente contratto individuale, fermo restando il divieto circa lo svolgimento di funzioni gestionali e attribuendo a tale figura la funzione essenziale di supporto all’organo di direzione politica in quanto investito dai poteri e dalle funzioni straordinarie” connesse alle competenze del Presidente in materia di riqualificazione dell’edilizia scolastica, ai sensi dell’art. 7-ter del d.l. 22/2020, convertito in legge 41/2020.
Con la deliberazione n. 12/2021/PAR del 26 febbraio 2021 la richiesta di parere viene dichiarata oggettivamente inammissibile, in quanto la materia non rientra nella nozione di “contabilità pubblica”; tuttavia i magistrati, a titolo di collaborazione, richiamano i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza contabile, secondo cui, l’incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell’ente.
Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell’autorità politica» (Sez. I centr. app., sentenza 6.12.2012, n. 785); l’art. 90 TUEL «[…] costituisce un portato del principio di separazione tra politica e amministrazione, rispondendo alla finalità di assicurare agli Organi titolari della specifica funzione di ‘direzione politica’ di potersi avvalere di uffici posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, di poter disporre, al fine di supportare il concreto ‘esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di loro esclusiva spettanza, di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell’apparato gerarchico amministrativo, che ad essi direttamente risponda nell’ambito di un rapporto instaurato in base all’intuitu personae» (Sez. giur. reg. Puglia, sentenza 12.2.2013, n. 208);
L’inerenza delle disposizioni di cui all’art. 7-ter del d.l. n. 22/2020 a eccezionali prerogative di matrice gestionale di sindaci e presidenti delle province e non alle loro funzioni di indirizzo politico contemplate nell’art. 90 TUEL;
D’altronde la recente pronuncia del giudice contabile con cui – in relazione alla creazione di strutture a supporto delle attività di programmazione, controllo e monitoraggio degli organi elettivi nella forma di uffici di staff del sindaco ai sensi dell’art. 90 TUEL – è stato chiarito che «In difetto delle condizioni, come ripetutamente ricordate dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sez. II App. n. 523 del 2017), per poter utilmente collocare gli organismi in parola tra gli uffici di cui all’art. 90 TUEL, e delle circostanze per una loro legittimazione sotto il profilo dell’aderenza alle regole dell’art. 7, comma 6, del D.L.vo n. 165 del 2001, sopra ricordate, resta confermato che il ricorso agli incarichi in parola, in violazione dei vincoli di legge, costituisca illecito erariale per l’ingiustificata erogazione di compensi a carico del bilancio pubblico» (Sez. I centr. app., sentenza 18.12.2020, n. 344)”.