Come accedere al pubblico impiego e lavorare nella pubblica amministrazione per gli immigrati

La cittadinanza

Il requisito della cittadinanza per l’accesso alla funzione pubblica è sempre richiesto nell’ordinamento italiano, tanto è  vero che lo Statuto degli impiegati civili dello Stato del 1957 prevede tra i requisiti generali per accedere agli impieghi civili dello Stato il requisito della cittadinanza.
Sin dalla storia questo requisito ha l’obiettivo un obiettivo, cioè quello di consentire in condizioni di parità, a tutti gli appartenenti alla comunità di potervi accedere, al fine di superare le riserve ed i privilegi del passato.
Questo diritto infatti, affermato dalle carte settecentesche dei diritti ed in particolare dall’articolo 6 della Déclaraton des droits de l’homme et du citoyen del 1789, afferma l’opportunità per tutti i cittadini, essendo noi uguali di fronte alla legge, egualmente ammissibili per dignità, ai posti ed impieghi pubblici, secondo la capacità di ognuno di noi e senza altra distinzione che delle proprie virtù e talenti.
Fantastico no!
Anche la Costituzione italian ha implicitamente accettato la postazione che privilegia il legame tra cittadini e funzioni pubbliche configurando la posizione dell’impiegato come proiezione dello status di cittadinanza. In questo modo si pone in stretto collegamento l’affidamento di funzioni pubbliche con i rapporti politici.
Peraltro è stabilito che tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso, possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i principi e requisiti stabiliti dalla legge, d’altronde i pubblici impiegati-dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo della Nazione e i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore nei casi stabiliti dalla legge.
Nonostante tali affermazioni si ritiene che la Costituzione non contempli la riserva degli uffici pubblici a favore dei cittadini italiani. Ma per comprendere bene l’argomento è necessario approfondire la normativa sul pubblico impiego italiana con quella europea.
Infatti la normativa europea e gli sviluppi giurisprudenziali tengono conto del fatto che i cittadini stranieri non europei detti extracomunitari, possono accedere ai concorsi pubblici.
 

Motivi che limitano l’accesso al Pubblico Impiego per gli Extra-comunitari

La libera circolazione dei lavoratori pubblici e non, incontra limitazioni che sono:

  • giustificati motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica;

Ma attenzione la pubblic service exeception, esclude l’applicazione delle norme europee ne caso in cui si tratti di attività interessate dall’esercizio di pubblici poteri: in pratica questa è l’espressione della “riserva di sovranità degli ordinamenti nazionali“.
La Corte di Giustizia Europea ha chiarito che un complesso di posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche, presuppone infatti da parte dei loro titolari, l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonchè la reciprocità di diritti e doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza.

La pubblica amministrazione per i giudici europei

In linea di massima nella nozione di pubblica amministrazione tutti quei posti che hanno un rapporto con attività specifiche della pubblica amministrazione in quanto incaricata dall’esercizio dei pubblici poteri e responsabile della tutela degli interessi generali dello Stato, cui vanno equiparati gli interessi propri delle collettività pubbliche, come per esempio le amministrazioni comunali..
In pratica ciò che conta non è la natura o la qualità del datore di lavoro, la nomina in ruolo dell’impiegato o la qualifica, ma le funzioni effettivamente svolte.
I criteri generali elaborati dalla giurisprudenza son due:

  • l’impiego deve comportare l’esercizio, sia pure indiretto, di pubblici poteri;
  • l’impiego deve riguardare la tutela degli interessi generali dello Stato o delle pubbliche collettività.

D’altronde la Commissione europea ha ritenuto che i membri non possono in maniera generale, assoggettare la totalità dei posti rientranti nei settori considerati ad un requisito di cittadinanza senza oltrepassare limiti alla deroga.
 

Guida al pubblico impiego in Italia per gli Immigrati

Il legislatore italiano, per adeguarsi ai principi stabiliti dall’Unione Europea ha stabilito che i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.
In attuazione subentra il D.P.C.M. del 1994 che definisce i posti e le tipologie di funzioni per il cui esercizio è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.
I posti per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana vengono individuati con riferimento al livello dirigenziale o di vertice nelle amministrazioni dello Stato, delle autonomie territoriali e degli altri enti pubblici non economici e con riferimento all’appartenenza a determinate carriere  o a determinate amministrazioni.
Le funzioni per le quali è richiesto il possesso della cittadinanza sono quelle che comportano l’elaborazione, l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, la decisione e il controllo di legittimità e di merito.
L’esclusione degli stranieri è automatica nel caso di concorsi pubblici, i cui posti, sono riservati ai cittadini italiani.
I giudici amministrativi tuttavia, hanno rilevato che non si può applicare la riserva di cittadinanza a tutti i posti dei livelli dirigenziali, occorrendo invece verificare caso per caso che lo specifico posto comporti l’esercizio di pubblici poteri.
E’ sempre l’interesse nazionale a far da perno e ad escludere gli stranieri dai concorsi pubblici riservati agli italiani.
 

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789

 

I rappresentanti del popolo francese, costituiti nell’Assemblea nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo per i diritti umani sono le uniche cause di sventure pubbliche e corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, in modo che tale dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi costantemente loro i loro diritti e i loro doveri; in modo che gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo, che possono essere costantemente confrontati con l’obiettivo di qualsiasi istituzione politica, siano più rispettati; così che le lamentele dei cittadini, ora basate su principi semplici e incontestabili, si rivolgono sempre al mantenimento della Costituzione e alla felicità di tutti.
Di conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino.

Articolo 1

Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali possono basarsi solo su un’utilità comune.

Articolo 2

Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti umani naturali e imprescindibili. Questi diritti sono libertà, proprietà, sicurezza e resistenza all’oppressione.

Articolo 3

Il principio di tutta la sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che non emana espressamente da essa.

Articolo 4

La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce agli altri: pertanto, l’esercizio dei diritti naturali di ogni uomo ha limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla legge.

Articolo 5

La legge ha il diritto di difendere solo le azioni dannose per la società. Tutto ciò che non è proibito dalla legge non può essere prevenuto e nessuno può essere costretto a fare ciò che non ordina.

Articolo 6

La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di partecipare personalmente o attraverso i loro rappresentanti alla sua formazione. Deve essere lo stesso per tutti, che protegga o punisca. Tutti i cittadini uguali ai suoi occhi possono anche beneficiare di tutte le dignità, i luoghi e i posti di lavoro pubblici, secondo le loro capacità e senza altra distinzione rispetto a quella delle loro virtù e talenti.

Articolo 7

Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi stabiliti dalla legge e nelle forme che ha prescritto. Coloro che sollecitano, spediscono, eseguono o hanno eseguito ordini arbitrari devono essere puniti; ma ogni cittadino chiamato o sequestrato secondo la legge deve obbedire immediatamente: è colpevole di resistenza.

Articolo 8

La legge dovrebbe stabilire solo sanzioni che siano strettamente e ovviamente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata prima del reato e legalmente applicata.

Articolo 9

Ogni uomo che si presume innocente fino a quando non viene ritenuto colpevole, se ritenuto essenziale arrestarlo, qualsiasi rigore che non sarebbe necessario per garantire che la sua persona sia severamente punito dalla legge.

Articolo 10

Nessuno dovrebbe essere preoccupato per le sue opinioni, anche religiose, a condizione che la loro manifestazione non disturbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge.

Articolo 11

La libera comunicazione di pensieri e opinioni è uno dei diritti umani più preziosi: ogni cittadino può quindi parlare, scrivere, stampare liberamente, tranne che per rispondere all’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.

Articolo 12

La garanzia dei diritti umani e civili richiede una forza pubblica: questa forza è quindi istituita a beneficio di tutti, e non a beneficio particolare di coloro a cui è affidata.

Articolo 13

Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese di amministrazione, un contributo comune è essenziale: deve essere equamente distribuito tra tutti i cittadini, a causa delle loro facoltà.

Articolo 14

Tutti i cittadini hanno il diritto di osservare, da soli o tramite i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di acconsentire liberamente ad esso, di monitorarne l’utilizzo e di determinare la quota, la base, recupero e durata.

Articolo 15

La società ha il diritto di richiedere un account a qualsiasi pubblico ufficiale nella sua amministrazione.

Articolo 16

Qualsiasi società in cui non è garantita la garanzia dei diritti, né la separazione dei poteri determinata, non ha una Costituzione.

Articolo 17

Essendo la proprietà un diritto inviolabile e sacro, nessuno può essere privato di essa, tranne quando il bisogno pubblico, legalmente stabilito, ovviamente lo richiede e sotto la condizione di un giusto e preliminare risarcimento.

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