Comandante di Polizia Locale

Secondo i principi stabiliti dalla legge quadro n. 65/1986, la Polizia Locale gode di totale autonomia dei servizi di polizia locale sul piano organizzativo, in quanto necessaria a garantire il peculiare apparato della polizia locale dalle altre partizioni preposte alle funzioni comunali ordinari ed istituzionali.

In questo senso il Comandante della polizia locale deve rivestire la qualifica apicale nell’ambito dell’ente di appartenenza e in nessun caso può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area, o settore, o servizio, o altra unità organizzativa amministrativa comunque denominata.

Non vale a preservare la predetta autonomia la mera collocazione del servizio di polizia locale alle dirette dipendenze del Sindaco, in quanto il Comandante ed il servizio risultano, diversamente e comunque, sottoposti ad altro responsabile e ciò in violazione della normativa vigente.

In senso conforme: TAR Toscana-Firenze, sezione II, sentenza n. 3225/2006; Consiglio di Stato, sezione V, sentenze nn.  1360/2001 e 4663/2000.Nella fattispecie viene accolta anche la censura per difetto di motivazione degli atti di Giunta adottati in presenza di pareri sfavorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario comunale.

Quanto all’impugnazione degli atti a valle ovvero dei decreti sindacali di nomina degli incaricati di posizione organizzativa, il Tribunale rammenta in materia la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di atti di gestione del rapporto di lavoro ed ove sono dedotte posizioni di diritto soggettivo.

Inoltre, stanti le coordinate tracciate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 3 giugno 2011 n. 10, qualora un atto di gestione del rapporto di lavoro sottoposto al regime di diritto privato – come i decreti sindacali in contesto – posto in essere da una pubblica amministrazione sia preceduto da atti amministrativi (le delibere di Giunta, nel caso), l’annullamento di questi ultimi non comporta l’automatica caducazione del primo, ma una sua invalidità derivata che deve essere dedotta davanti al giudice avente giurisdizione sull’atto gestionale.

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