Chi è il direttore generale o il city manager

Il direttore generale dell’ente locale è stato pensato dal legislatore come figura di supporto decisionale del Sindaco, col preciso compito di condurre l’attività dell’ente in conformità a criteri aziendali traducendo in azioni gestionali concrete, ispirate ai criteri di efficienza ed efficacia, i programmi politici degli organi elettivi.

E’ il soggetto che garantisce un’amministrazione efficiente, basata sulla ricerca del raggiungimento dell’obiettivo complessivo, più che orientata al solo rispetto della legittimità dei singoli atti: attività quest’ultima che compete esclusivamente al segretario comunale. Tuttavia non sono rari i casi in cui negli enti locali, soprattutto nei Comuni, il segretario abusando del proprio potere svolge mansioni di direttore generale.

I comuni, con eccezione di quelli con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, devono cancellare la figura del city manager. La scelta di inserire questa figura nelle istituzioni pubbliche nasce 13 anni fa con l’intento di contribuire al miglioramento gestionale delle amministrazioni locali. Era il tempo in cui si è data forza politica alla contrattazione collettiva quale fonte di rapporto di lavoro e l’introduzione dello spoil system.

L’obiettivo è sempre quel malefico intento di privatizzare l’imprivatizzabile, il pubblico non può essere privatizzato insistono le autonomie locali nell’avvalersi di professionalità esterne, i manager degli enti pubblici, che senza nessun concorso pubblico assumono comunque legalmente tale funzione con stipendi che partono dai 100.000,00 euro. Con tale stipendio annuo senza contare gli accessori e altri emolumenti, presse un Comune o una Provincia si pagano 5 dipendenti l’anno. Quindi il rapporto è 1:5 del personale pubblico.

Le modalità gestionali fondate sul ciclo della performance ormai prescindono dalla figura del direttore generale mentre la gestione generale del personale dipendente pubblico si presenta abbastanza decentrata legata direttamente a ciascun responsabile di servizio o dirigente, chiamato singolarmente a gestire e programmare, valutare e premiare le risorse a lui assegnate.

Non si dimentichi che la figura del direttore generale è solo eventuale e non obbligatoria. Nei comuni la figura del segretario comunale quasi sostituisce, ma si precisa quasi onde evitare abusi di potere adottati da segretari onnipotenti, quella del direttore considerato che per legge dispone di poteri di attivazione e spinta del processo gestionale. I legislatori, alcuni, hanno nel frattempo preso coscienza, dopo vari fallimenti, che i direttori generali esterni, salvo qualche eccellenza, non hanno portato un miglioramento nella gestione locale, rimasta appunto invariata come al momento della sua introduzione.

L’eliminazione della figura del direttore sembra a questo punto un’evoluzione amministrativa, riforma, da adottare in tempi brevi.

direttore negli enti locali

Le funzioni del direttore generale

Le sue funzioni consistono:

  • nell’attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente: il direttore generale ha pertanto la responsabilità del raggiungimento di tutti gli obiettivi;
  • sovrintendere alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza impartendo direttive che mirano ai risultati economici;
  • nella predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, dì cui all’articolo 197 del T.U. a lui è affidata la responsabilità di tradurre in obiettivi gestionali i fini che gli organi di governo intendono raggiungere con il programma politico.

I dirigenti rispondono al direttore generale ovvero svolgono la propria azione gestionale nel rispetto delle direttive tecniche di questo, ai fini dell’attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo. Si considera tuttavia il rapporto gerarchico come gerarchia in senso proprio, quel rapporto nel quale l’organo sovraordinato detenga le medesime competenze dell’organo sottordinato, sicché questo svolge la sua attività solo nella misura in cui il primo gli lascia adeguato spazio, potendolo assoggettare ad ordini di servizio vincolanti e al potere di avocazione e riforma degli atti.

È osservazione comune in dottrina, tuttavia, che questo modello di gerarchia nell’ambito dell’amministrazione pubblica sia stato superato da un modello meno intenso, il rapporto di direzione, nel quale non esiste in capo al sovraordinato alcun potere di riforma, revoca e avocazione degli atti, ma un potere di iniziativa e di indirizzo dell’attività dell’organo sottordinato, espressi mediante direttive, atti che indicano obiettivi e metodi, rispetto ai quali, tuttavia, l’autonomia dell’organo destinatario resta talmente ampia che può, motivando, anche agire diversamente.

Il rapporto tra direttore generale e organi gestionali, a ben guardare, appare conforme a questo secondo modello. Occorre tenere presente che i dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili dell’azione gestionale. Il direttore generale non può incidere sugli atti dei dirigenti annullandoli,riformandoli o avocarli a se.

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