Che cos’è la rottamazione delle licenze commerciali

E’ una misura strutturale che decorrere dal 1° gennaio 2019, avvantaggia tutti quei commercianti costretti ad abbassare le serrande per sempre, in anticipo rispetto all’età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 1° gennaio 2019). Si chiama così perché agganciata alla chiusura definitiva di una licenza commerciale (è il titolo autorizzativo rilasciato dai comuni per esercitare un’attività commerciale: negozi e botteghe vari). E una sorta di prepensionamento, perché consente di anticipare la chiusura del negozio rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, senza correre il rischio di restare senza reddito.

In attesa della pensione si percepisce una “indennità”, il cui importo è pari al minimo Inps di pensione. Quando poi si maturano i requisiti, l’indennità è sostituita dalla pensione vera e propria.


In cosa consiste il vantaggio della rottamazione? 

In pratica i commerciati menzionati, possono ottenere il riconoscimento di un indennizzo in misura pari al trattamento minimo dell’Inps di 513 euro mensili.

A chi spetta l’indennità? 

L’opportunità è offerta ai commercianti con 62 anni d’età (57 anni se donne) che chiudono definitivamente il negozio e riconsegnano la licenza commerciale al Comune. L’indennizzo viene erogato fino al compimento dell’età per la pensione. E’ stata riattivata dal 1° gennaio 2019 la maggiorazione contributiva (0,09 per cento) a carico dei commercianti, finalizzata a finanziarie il beneficio, che altrimenti sarebbe terminata lo scorso 31 dicembre.  

Chi può usufruire della rottamazione della licenza commerciale? 

I destinatari della misura sono:

• i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (negozi, ecc.)

• i titolari o coadiutori attività commerciale su aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.);

• gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie. ecc.);

• gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per maturare il diritto all’indennizzo oc-corre essere in possesso dei seguenti requisiti:

• età di 62 anni se uomo ovvero di 57 anni se donna;

• anzianità d’iscrizione di almeno cinque anni alla gestione “artigiani e commercianti” Inps, come titolare o come coadiutore familiare, al momento di cessazione dell’attività. Quando si è in presenza di tali requisiti si può conseguire il diritto all’indennizzo alle seguenti condizioni:

• cessazione definitiva dell’attività commerciale (l’attività deve cessare, il negozio, cioè, deve essere definitivamente chiuso, senza possibilità di equiparare alla cessazione la vendita dell’attività);

• riconsegna al Comune dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata (la c.d. “licenza commerciale“). Se l’attività commerciale è stata avviata dopo l’ultima riforma (d.lgs n. 114/1998) va comunicata al Comune la sola cessazione dell’attività. Inoltre, è necessario pure che il titolare dell’attività effettui la cancellazione:

• dal registro delle imprese, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

• dal registro degli esercenti il commercio (c.d. Rec), tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tale requisito è richiesto soltanto per coloro che si sono iscritti fino al 23 aprile 1999; dopo tale data, infatti, non è più richiesto l’obbligo d’iscrizione al Rec per chi esercita attività di commercio al minuto e, pertanto, non può esserci cancellazione;

• dal Ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

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