La pensione privilegiata è liquidata quando, in costanza di rapporto di lavoro, l’interessato è colpito, per causa di servizio, da un’inabilità che ne comprometta l’attitudine totale alla continuazione del rapporto.
In tal caso, il dipendente è collocato a riposo con un trattamento che dicesi “privilegiato”, in quanto non rapportato, come per altre forme pensionistiche, alla durata del servizio prestato.
Pertanto, perché sia riconosciuto il trattamento di privilegio debbono sussistere due condizioni:
a) la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio
b) il requisito dell’inabilità al servizio.
Per il personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco potrà essere riconosciuta la pensione privilegiata, anche nel caso in cui l’infermità non abbia determinato l’inidoneità al servizio.
Anche la concessione della pensione privilegiata è liquidata a domanda dell’interessato (o dei suoi eredi).
La domanda per ottenere il trattamento di privilegio deve essere presentata entro il termine perentorio di 5 anni dalla data di cessazione dal servizio.
È invece di 10 anni il termine concesso in caso di invalidità derivanti da parkinsonismo.
Qualora sia già stato richiesto ed ottenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, ma non il trattamento di privilegio, sarà possibile presentare domanda di pensione privilegiata senza limiti di tempo.
Il diritto alla pensione e imprescrittibile.
Incompatibilità – Rendita INAIL
La pensione privilegiata derivante dal riconoscimento di causa di servizio è concessa soltanto se dallo stesso evento o causa non derivi il diritto a una rendita a carico dell’INAIL