L’indicatore della situazione economica equivalente in pratica valuta la condizione economica di una famiglia nel caso in cui questa richieda prestazioni sociali agevolate.
Le prestazioni agevolate possono consistere in uno sconto sul prezzo della mensa scolastica, sulle tasse universitarie, sulla tassa TARI e sulle altre utenze domestiche.
Come si calcola l’Isee?
L’ISEE si calcola includendo tutti redditi, compresi quelli derivanti da affitto con cedolare secca, i redditi con ritenuta a titolo di imposta, come i redditi di capitale, i redditi figurativi degli immobili non affittati e delle attività immobiliari e infine eventuali patrimoni all’estero.
Come fare la domanda per ottenere l’Isee?
Per ottenere l’Isee occorre presentare la così detta Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) all’Inps per via telematica collegandosi al sito www.inps.it e registrandosi. La dichiarazione resta valida fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
Quanto spetta a ogni famiglia?
Per calcolare il beneficio massimo annuo ottenibile si deve far riferimento al numero di componenti del nucleo familiare, moltiplicare 3.000 euro per la scala di equivalenza ISEE corrispondente e prendere il 75%.
Per esempio, per una famiglia di 3 componenti la scala di equivalenza è 2,04.
Quindi: 3000 x 2,04=6.120 euro. Ora bisogna calcolare il 75% di questa cifra e otteniamo 4.590 euro, cioè 382,50 euro al mese. E’ questo l’importo massimo caricato mensilmente sulla carta delle Poste in dotazione al richiedente.
La dichiarazione sostitutiva unica
La ( DSU) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
La DSU può essere presentata:
- all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata;
- al Comune;
- a un Centro di Assistenza Fiscale;
- online, tramite PIN, all’INPS.
I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).
Per le informazioni autodichiarate, il soggetto che compila la DSU si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.
Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della dichiarazione. I redditi da dichiarare sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, mentre il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Per ottenere il calcolo dell’ ISEE “standard”, valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, occorre compilare la DSU mini, che contiene i principali dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare.
In casi particolari, in base al tipo di prestazione da richiedere oppure alle particolari caratteristiche del nucleo familiare, occorre fornire informazioni aggiuntive mediante la compilazione della DSUintegrale. In altri casi, le informazioni raccolte consentono di calcolareISEE specifici ( ISEE “socio-sanitario”, ISEE “socio-sanitario residenze”,ISEE “università”, ISEE “minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”).
Nel caso in cui vi sia già un ISEE in corso di validità, è possibile ottenere, presentando la DSU ISEE corrente, il calcolo del cosiddetto ISEE corrente riferito a un periodo di tempo ravvicinato alla richiesta della prestazione e in presenza di rilevanti variazioni del redditodovute a eventi avversi come la perdita del posto di lavoro.
L’ ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU ISEE corrente.
L’INPS calcola l’ ISEE sulla base delle informazioni autodichiarate, acquisite dall’Agenzia delle Entrate e reperite nei propri archivi. L’attestazione è disponibile per il dichiarante entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, mediante:
- l’accesso al servizio online dedicato;
- le sedi territoriali competenti;
- lo stesso ente al quale è stata presentata la dichiarazione, in presenza di specifico mandato conferito dal dichiarante.
L’attestazione può essere richiesta da qualunque componente del nucleo familiare all’INPS, mediante accesso al servizio online dedicato o tramite le sedi territoriali competenti.
Per quanto riguarda l’ ISEE pre-riforma 2015, il servizio online consente la consultazione della DSU e delle certificazioni ISEEottenute dall’INPS prima del 2014. Invece, riguardo l’ ISEE post-riforma 2015, il servizio consente l’acquisizione, la gestione, la consultazione della DSU da inviare per ottenere l’ ISEE e la consultazione delle certificazioni ISEE già ottenute dall’INPS. In caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso a una prestazione sociale agevolata, i componenti del nucleo familiare possono presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU×
Dichiarazione sostitutiva unica, che contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. L’ente erogatore acquisirà successivamente l’attestazione interrogando il sistema informativo ISEE o, dove vi siano impedimenti, richiedendola direttamente al dichiarante.