Cabine per fototessera e postazioni per distribuzione automatica di cibi e bevande hanno l'esenzione sull'imposta della pubblicita'?

L’imposta comunale sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di
esercizio che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività a cui queste si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Le società non non possono usufruire della esenzione sostenendo che le postazioni per la produzione fotografica devono essere considerate alla medesima stregua della sede in cui si esercita l’attività d’impresa, perché hanno lo scopo di indicare il luogo di esercizio dell’attività.

La Cassazione ha osservato che gli impianti pubblicitari presenti su cabine destinate alla riproduzione fotografica non possono essere paragonate alla sede sociale, né sussiste un “rapporto pertinenziale” con la medesima: questo porta a non riconoscere l’esenzione dall’ICP di cui all’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 507/1993. I giudici di piazza Cavour, infatti, hanno criticato la pronuncia della CTR, perché contraria al D.M. 7 gennaio 2003 del MEF che, nell’indicare le modalità operative per calcolare i trasferimenti compensativi ai Comuni, in occasione dell’introduzione dell’esenzione per le insegne d’esercizio, ha specificato che “rientrano nelle fattispecie esenti anche le insegne di esercizio che contengono indicazioni relative ai simboli e ai marchi dei prodotti venduti, ad eccezione del caso in cui questi ultimi siano contenuti in un distinto mezzo pubblicitario esposto, cioè in aggiunta ad una insegna di esercizio.

La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che i giudici regionali hanno considerato le caratteristiche dell’insegna di esercizio, come indicate dall’art. 47 del d.P.R. n. 495/1992, e avrebbero impropriamente applicato tale definizione che si riferisce alla “sede dell’attività”, ma non alla “sede della società”. Sulla questione del concetto di “sede”, la Cassazione richiama i suoi precedenti, per mantenere la stessa direzione assunta in passato in relazione ai distributori automatici (Cassazione, n. 27497/2014).

I giudici di legittimità, infatti, hanno sostenuto che, in relazione alle persone giuridiche, categoria a cui la ricorrente appartiene, la sede ai fini civilistici è quella formale, ossia la sede legale, “risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto, alla quale si aggiunge correntemente” la sede effettiva dove si svolge l’attività amministrativa e di direzione in cui si trovano gli organi amministrativi ed i dipendenti (si veda Cassazione n. 6021/2009, Cassazione n. 7037/2004).

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