Sommario
Modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA, che nell’anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a cinque milioni di euro.
Chi sono i beneficiari del bonus vacanze 2020?
Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR, i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38
del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, nonché i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato
di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509/1996, n.103.
Il contributo, invece, spetta anche ai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo individuati all’articolo 28 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, contiene le seguenti informazioni:
il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;
l’indicazione se il soggetto al 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza “Covid-19”, aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto;
l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020;
l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa.
Cosa contiene l’istanza inoltre?
L’istanza per ottenere il bonus vacanze, inoltre, contiene:
a) la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 2 del citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR,
soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103);
b) nel caso in cui l’ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, è superiore a 150.000 euro, la sezione (quadro A del modello) relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tale sezione è prevista l’indicazione dei codici
fiscali dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia (articolo 85 del predetto decreto legislativo). In alternativa il richiedente può dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste).
Tali informazioni sono rese in dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza.
Come si predispone l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.
È approvato l’allegato modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto” (di seguito “Istanza”) con le relative istruzioni, composto da:
il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
il quadro A.
L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, nonché per la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020, sono contenuti nelle istruzioni al modello dell’Istanza.
Qualora il soggetto richiedente abbia iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 ovvero abbia avuto il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza “Covid-19” (31 gennaio 2020), il contributo è determinato come segue:
˗ se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;
˗ nel caso in cui la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Modalità e termini di trasmissione dell’istanza
3.1 La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Esclusivamente nel caso in cui l’ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza, comprensivo dell’autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo, è predisposto in formato pdf
e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo di autocertificazione, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.
L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’Istanza ad un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: al tal fine, l’intermediario inserisce nell’Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.
Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa.
L’ultima Istanza trasmessa precedentemente sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche
oltre il termine di cui al punto 3.4. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa. La rinuncia per l’Istanza relativa al contributo d’importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.
Nel caso in cui l’Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia di cui prima.
Le ricevute di cui al punto precedente sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza nella sezione ricevute della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”).
3.8 In aggiunta, l’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del
richiedente nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.
Come avviene l’Erogazione del contributo?
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. Il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020.
Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
Attività di controllo
Sulla base dei dati presenti nell’Istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.
Tali controlli, che sono puntualmente riportati nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, possono comportare lo scarto dell’Istanza.
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.
Inoltre, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte
non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (Confisca). Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
Sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.
Restituzione del contributo
Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell’articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia di cui al punto 3.5, può regolarizzare l’indebita percezione,
restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. Con successiva risoluzione sono istituiti i codici tributo per effettuare i versamenti di cui ai periodi precedenti e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Trattamento dei dati
La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA che nell’anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a cinque milioni di euro. Il comma 10 del citato articolo 25 affida ad Agenzia delle entrate il compito di definire, con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le modalità di effettuazione dell’Istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.
L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. La PagoPA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/16, con riferimento alle attività di trattamento svolte per la verifica – per conto di Agenzia delle entrate – che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente il contributo. L’Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/16.
I dati oggetto di trattamento, indicati all’articolo 1 del presente Provvedimento, sono:
i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), dei suoi eredi che intendono continuare l’attività, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell’Istanza, degli intermediari delegati alla trasmissione e dei membri maggiorenni del nucleo familiare del richiedente da sottoporre a verifica antimafia;
i dati inerenti la fascia di importo in cui rientra l’ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi anni 2019, l’importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 e aprile 2020 e l’IBAN del richiedente il contributo;
gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati da Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e l’eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell’intestazione dell’IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di sicurezza – organizzative e tecnologiche – interne. Agenzia delle entrate al termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non vengono dunque acquisiti da Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il buon esito dell’erogazione del contributo.
7.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art.5 par.1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.
Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art.5, par.1, lett.f del Regolamento UE n. 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell’Istanza venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate o mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dall’interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture
elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” o da un intermediario specificatamente delegato per la sola trasmissione dell’Istanza, il quale dovrà inserire nella stessa anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega specifica, da parte del richiedente. Inoltre Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente, trasmette allo stesso una comunicazione che evidenzia la trasmissione dell’Istanza (o
dell’eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione.
Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.
L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell’Istanza per richiedere il contributo a fondo perduto. Sul trattamento dei dati personali relativo all’utilizzo del contributo a fondo perduto è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’art. 35, comma 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto diStato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.