La cosiddetta ora di ricevimento settimanale e un’ usanza che continua ad essere in vigore in molte scuole secondarie.
Dirigenti scolastici zelanti tentano ora di esportarla alla primaria. II lavoro gratuito ed extra contrattuale non esiste, é illegittimo, inoltre non vi e alcuna traccia nel contratto vigente. L’art. 29 del CCNL precisa che per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie degli studenti, assicurando le concrete accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di
comunicazione tra istituto e famiglie.
II contralto e chiaro nell’indicare le modalità di svolgimento dei rapporti anche individuali con le famiglie: esse vanno stabilite dal consiglio di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti. Pertanto non proponete di inserire l’ora di ricevimento parenti nell’orario settimanale dei docenti: è necessario prevedere incontri
individuali previo appuntamento. L’obbligo di avere rapporti individuali con le famiglie é previsto tra le attività individuali che non possono essere quantificate poichè ciascun docente può impiegare periodi diversi per correggere gli elaborati, preparare le lezioni e colloquiare con i genitori, a seconda della sua professionalità e delle situazioni.
Ore aggiuntive: docenti
L’art. 28 del CCNL 24/7/03 aveva previsto ii riesame e l’uniformazione della retribuzione per le attività aggiuntive e delle ore eccedenti d’insegnamento che non
e stato ancora fatto neppure con il nuovo, che ribadisce che le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all’atto della stipula del presente CCNL.
Oggi quando si svolgono ore aggiuntive o eccedenti si possono percepire differenti compensi.
Le attività aggiuntive di insegnamento sono deliberate dal collegio dei docenti a livello di istituto, nell’ambito delle risorse disponibili, possono essere attribuite fino
ad un massimo di 6 ore settimanali che consistono in interventi didattici, integrativi o di arricchimento.
Sono interamente a carico del F.I.S. e la misura oraria e prevista dalla Tabella 5 – Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’ obbligo da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica.
Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (di non insegnamento): consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione ed alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici ed in quelle eccedenti le 40 ore previste per la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, compreso l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni scolastiche.
Sono a totale carico del F.I.S. e la misura oraria, prevista dalla Tabella 5 del CCNL 24/7/2003 è pari ad € 17,50 l’ora.
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