Attestazione ISEE con omissioni/difformità del patrimonio mobiliare (o del reddito)

Assegno unico familiare e ISEE quest’anno passeggiano assieme e ci si ritrova a collegarsi al sito INPS per provare autonomamente a compilare il precompilato.

I campi richiedono l’indicazione del patrimonio immobiliare e mobiliare di entrambi i coniugi, anche se quando si spunta una voce spesso il campo “patrimonio mobiliare” si bagga e non è possibile inserire alcun dato.

Una volta inviato per la verifica il modello spesso si riceve l’attestazione ISEE con omissioni/difformità, cioè i dati patrimoniali indicati in DSU, tuttavia, pur avendoli inseriti correttamente perché rilevati direttamente dalla certificazione che mi è stata rilasciata dagli intermediari finanziari e ciò anche con riferimento ai valori dei saldi e delle giacenze al 31 dicembre del secondo anno solare antecedente che ho riportato fedelmente.

Ci si domanda se è possibile a questo punto, utilizzare l’attestazione seppur difforme per richiedere la prestazione sociale che ci
interessa?

Se l’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS contiene omissioni o difformità del patrimonio mobiliare (o del reddito), si fa presente che l’attestazione medesima è valida a tutti gli effetti sulla base di quanto previsto dal DPCM 159/2013, ancorché difforme. Pertanto, si rappresentano le seguenti possibilità a seconda del caso:

a) se ha indicato correttamente tutti i valori del patrimonio mobiliare, come risultanti dalla certificazione rilasciata dall’intermediario finanziario (es. banca, poste italiane ecc.), anche con riferimento agli importi esatti dei saldi e delle giacenze medie riferibili al secondo anno solare antecedente (es. nel 2020, i saldi e le giacenze medie al 31 dicembre 2018), può presentare domanda per la prestazione sociale agevolata di suo interesse presso l’ente erogatore, utilizzando l’attestazione ISEE anche con omissioni o difformità. Difatti, se i valori indicati sono completi e corretti, anche facendo una nuova DSU risulterebbe comunque sempre difforme.

L’Ente che deve erogare la prestazione in questo caso ha facoltà di chiederLe la documentazione idonea per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, ad esempio, inviandoLe un sms, una raccomandata, una lettera.

Qualora dalla verifica della documentazione venga riscontrata la correttezza dei dati autodichiarati, l’ente erogatore riconoscerà il beneficio.

Tuttavia, se l’Ente erogatore non si avvale di tale facoltà e la documentazione non dovesse essere richiesta non sussistono, ai sensi di legge, i presupposti per l’Ente stesso per negarle la prestazione in quanto si ribadisce che l’attestazione è valida sulla base del DPCM 159/2013;

b) se invece, ha omesso di indicare uno o più rapporti finanziari (ovvero redditi risultanti da certificazioni fiscali) deve presentare una nuova DSU o farsi rettificare la DSU precedente dal CAF, laddove l’errore l’abbia commesso l’intermediario. La nuova DSU dovrà contenere le informazioni che in precedenza erano state omesse o esposte non correttamente.

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