Assunzioni da graduatorie a tempo determinato e conflitto di interessi – aspetti legati alla responsabilità patrimoniale

La Corte di Conti, sezione giurisdizionale d’appello per la regione Puglia, con la sentenza 19 novembre 2020, n. 1 fornisce alcune dritte su come fare.

Sono esenti da responsabilità patrimoniale i dirigenti di un ente che, negli anni dal 2013 al 2016, avevano prima indetto una selezione per assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia locale e successivamente stipulato con i medesimi soggetti vincitori diversi rapporti di lavoro stagionale.

Effettuata un’accurata disamina dell’evoluzione normativa ed interpretativa in tema di utilizzo delle graduatorie per assunzioni a tempo determinato, processi di stabilizzazione facoltizzati negli anni, ricorso all’utilizzo di graduatorie o convenzionamenti con altri enti, i magistrati amministrativi, in sintesi, hanno rammentato che:

– le esigenze stagionali di figure da inserire nei servizi di polizia locale sono una comprovata necessità temporanea o eccezionale che legittima il ricorso a detta fattispecie contrattuale, ex art. 36 del d.lgs. 165/2001;- è legittimo bandire ed in seguito attingere (solo per i vincitori e non per scorrimento, al fine di evitare ulteriore precariato) ad una graduatoria di selezione a tempo determinato, valida nel tempo, quando l’ente non disponga di risultanze di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di eguale profilo professionale;

– i vincitori delle selezioni a termine possono essere riassunti più volte, in osservanza dell’ordine di graduatoria che esprime il merito;

– il ricorso a forme di convenzionamento o collaborazione con altri enti per l’utilizzo di graduatorie terze per assunzioni a tempo indeterminato è una mera facoltà ed il ricorso a questa soluzione deve essere oggetto di una espressa indicazione programmatica degli organi di governo dell’ente.

Un ulteriore aspetto esaminato è quello della sussistenza di un conflitto di interessi per uno dei dirigenti comunali e della violazione del connesso obbligo di astensione, dal momento che le assunzioni in parola avevano reiteratamente riguardato anche affine (cognato).

A tale proposito, la Corte afferma: “La conseguenza giuridica della violazione di tale obbligo è la illegittimità degli atti adottati in presenza di conflitto di interessi, la illiceità della condotta sottesa all’adozione di tali atti e la sussistenza della responsabilità disciplinare del dipendente XXX sanzionabile attraverso il relativo procedimento.

Sul piano della responsabilità amministrativa occorre, però, un quid pluris e cioè che la condotta illecita serbata dall’agente infedele cagioni un pregiudizio economico (o all’immagine) alla propria (o altra) Amministrazione posto che, come affermato da attenta dottrina, l’interferenza tra l’interesse istituzionale sotteso all’esercizio delle funzioni pubbliche e gli interessi privati del dipendente non genera automaticamente un danno erariale, ma solo un rischio di danno.

Danno che, ad avviso di questa Corte, nel caso di specie non sussiste stante: (i) la necessità (sopra evidenziata) invalicabile di assumere personale di vigilanza nel periodo estivo; (ii) lo svolgimento della procedura selettiva pubblica funzionale alla formazione della graduatoria de qua da parte di una Commissione esaminatrice di cui il XXXX non era componente; (YYY) la mancanza di contestazioni di sorta in merito al procedimento di formazione di detta graduatoria e di condizioni ostative all’assunzione della cognata del Minuti (s’intende, a parte quella inerente al conflitto d’interessi).In altre parole, non pare al Collegio che il contenuto degli atti viziati dalla riscontrata irregolarità (per quanto essa rilevi sotto altri profili) avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto deciso.

Tanto è vero che poi il funzionario chiamato a sostituire il XXXX negli ultimi due anni ha pacificamente provveduto ad assumere detto soggetto.

Non essendo quindi ravvisabili, negli atti adottati e nei comportamenti tenuti dal XXXX, profili di illegittimità/illiceità ulteriori rispetto a quello qui accertato, sì da indurre un diverso soggetto chiamato a sostituirlo a desistere dall’assumere la sopra indicata decisione, deve ritenersi che il Comune avrebbe comunque proceduto a riassumere l’indicata persona sostenendone in ogni caso la correlata spesa.

Da qui l’assenza di un danno concreto e attuale per il Comune”.

Il reclutamento da parte dell’ente utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo parziale attingendo da graduatoria formata per assunzioni a tempo pieno

Il reclutamento da parte dell’ente utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo parziale attingendo da graduatoria formata per assunzioni a tempo pieno non viola il principio di equivalenza delle posizioni professionali, dal momento che lo specifico aspetto della modalità oraria di esecuzione della prestazione lavorativa – in presenza di identità di contenuti qualificanti la posizione – non assume alcuna significativa valenza discretiva, rilevando essa solo sul piano puramente quantitativo afferente la diversa articolazione temporale della prestazione lavorativa ed essendo, come tale, inidonea a diversificare, sul piano qualitativo, la posizione da ricoprire;- la regolamentazione delle procedure di utilizzo delle graduatorie di concorso di altri enti è di competenza della Giunta comunale, ex art. 48, comma 3, del TUEL, inserendosi detta disciplina nell’ambito del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Se l’ente pubblico ha omesso la procedura di mobilità volontaria ex art 30 del d.lgs. 165/2001 in modo legittimo trovandosi in vigenza dell’art. 3, comma 8, della legge 59/2019, si ha la facoltà per le amministrazioni pubbliche di decidere se farvi o meno preventivo ricorso.

E’ opportuno che i soggetti da reclutare sono stati sottoposti ad un colloquio da parte di apposita commissione costituita dall’ente utilizzatore e che la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità resa in modo cumulativo dai componenti la commissione è pienamente valida, essendo detta dichiarazione “univocamente riferibile, indipendentemente dalla forma (plurisoggettiva) assunta, a tutti i dichiaranti e, sul versante opposto, a tutti i candidati, all’uopo nominativamente elencati” (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 31 ottobre 2020, n. 796).

Infine riguardo al termine di validità delle graduatorie utilizzate rileva la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro che produce effetti giuridici costitutivi del rapporto di impiego e, quindi, a nulla rileva la successiva decorrenza della presa di servizio.