Assenza per malattia e periodo di comporto

Il periodo di comporto consiste in quel lasso di tempo in cui un dipendente pubblico, assunto con contratto a tempo determinato e non in prova, si assenta per motivi di salute, per malattia e ha diritto alla conservazione del posto. Per il calcolare il periodo di comporto si valutano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.

Nei casi particolarmente gravi su richiesta del dipendente e previo accertamento delle sue condizioni di salute da parte dell’Asl competente, l’ente pubblico datore di lavoro può concedere al impiegato pubblico un ulteriore periodo di assenza per malattia della durata di diciotto mesi. Se vengono superati i periodi di conservazione del posto di lavoro e il dipendente è riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente compatibilmente con la propria struttura organizzati e con le disponibilità organiche può, utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell’ambito della stessa categoria oppure se questo non sia possibile e con il consenso dell’impiegato, anche in mansioni proprie del profilo professionale ascritto a categoria inferiore, anche se non immediatamente inferiore a quella di appartenenza.

Nel caso in cui il dipendente viene destinato a mansioni inferiori, ha diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Se poi non è possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, il lavoratore viene avviato dagli uffici competenti del lavoro presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative senza inserimento nella graduatoria delle persone disabili che risultano disoccupate e infine l’ente può anche decidere di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente pubblico l’indennità sostitutiva del preavviso.

L’impiegato pubblico affetto da patologie gravi che richiedono terapia salvavita o assimilabili a questa e si assenta per malattia per questi motivi viene interamente retribuito per questi giorni e i giorni di malattia non rientrano nel computo del periodo di comporto.

Qual’è la retribuzione dei dipendenti pubblici in malattia?

I lavoratori pubblici in malattia percepiscono la seguente retribuzione:

  • intera retribuzione fissa mensile per i primi nove mesi di assenza;
  • 905 della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza per malattia;
  • 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi;
  • gli ulteriori periodi di assenza, pari a 18 mesi, non sono retribuiti.

Il dipendente è tenuto a comunicare l’assenza per malattia all’ufficio di appartenenza all’inizio dell’orario di lavoro e comunque del giorno in cui si verifica il certificato medico giustificativo dell’assenza indicando l’indirizzo dove può essere reperito per la visita medico fiscale.

Nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo nonché ogni altro trattamento economico accessorio.

Il risparmio che derivano dall’applicazione di questa regola, molto ma molto esigui ed inutili all’obiettivo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e per gli enti diversi dalle amministrazioni statali concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Questi risparmi non possono essere utilizzati contabilmente per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

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