I docenti, salvo legittimo impedimento, devono comunicare l’assenza e la continuazione di malattia (con un nuovo certificato) a scuola entro l’inizio del proprio orario di lavoro specificando anche quanti giorni di assenza si prevedono.
La comunicazione deve avvenire per lettera o telegramma, fax o altro mezzo riscontrabile e deve indicare il luogo di domicilio durante l’assenza, se diverso da quello conosciuto dalla scuola.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito informazioni e indicazioni operative in materia di trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Infatti il certificato medico attestante l’assenza per malattia del dipendete pubblico dovrà essere inviato per via telematica all’INPS direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia.
Una volta completata la procedura di compilazione e di invio del certificato di malattia all’INPS, il medico rilascia al lavoratore copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia ovvero, anche in alternativa inoltra alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore una copia di tali documenti in formato pdf.
In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o certificata del lavoratore di una copia di tali documenti, il medico provvede comunque a comunicare al lavoratore il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.
L’invio telematico assolve il lavoratore dall’invio tramite raccomandata A/R del certificato alla propria amministrazione entro i due giorni successivi all’inizio del malattia, ma resta fermo il suo obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o dal domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali.
Durante la malattia il docente è soggetto all’obbligo di reperibilità dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 e l’Amministrazione ha l’obbligo di procedere agli accertamenti fiscali anche per un solo giorno, salvo impedimenti organizzativi e funzionali.
Cosa fa l’ispezione del medico fiscale INPS in caso di malattia del docente?
Il medico che effettua la visita fiscale, una volta constata l’assenza del docente dal proprio domicilio, lascia una comunicazione con l’invito a sottoporsi a visita ambulatoriale per il giorno successivo, non festivo, e a giustificare l’assenza dal domicilio alla scuola di appartenenza entro quindici giorni.
Se il docente non giustifica o se la giustificazione fosse ritenuta inidonea, l’amministrazione deve procedere alla trattenuta dello stipendio.
L’assenza ingiustificata diminuisce la retribuzione di 1/30 per ogni giorno e non viene calcolata né per l’anzianità pensionistica e previdenziale, né per carriera, ferie o tredicesima. Un’assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni conscutivi lavorativi prevede la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso ex articolo 95 del CCNL.
In ogni caso il docente potrà assentarsi per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, previa comunicazione alla scuola della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
Infine, per ogni singolo periodo di malattia nei primi dieci giorni di assenza sarà corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.